Esecuzione della pena presso il domicilio (l. 199/2010) e scioglimento del cumulo di pene
16 Marzo 2018
Può il magistrato di sorveglianza operare lo scioglimento del cumulo in caso di istanza per ottenere la detenzione domiciliare ai sensi della legge 199/2010 da parte di un detenuto condannato per reati alcuni ostativi e altri non ostativi all'ottenimento della misura?
L'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, non può essere applicata nei confronti del condannato nel caso in cui sia in esecuzione un provvedimento di cumulo comprendente un titolo per uno dei delitti ostativi di cui all'art. 4-bis, ord. penit., pur quando la pena ad esso relativa risulti interamente espiata e sia in corso di esecuzione unicamente la pena riferibile alla condanna per un reato non ostativo, estraneo al predetto art. 4-bis. È, questo, l'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. I, 13 gennaio 2012, n. 25046, Zarra; Cass. pen., Sez. I, 18 giugno 2015, n. 34261, Mihai; non risultano precedenti in senso contrario), che afferma il principio di prevalenza dell'unitarietà dell'esecuzione, in presenza di titoli ostativi, in tutti i casi in cui il beneficio richiesto incida (non sulla durata ma) sulle modalità di esecuzione della pena. Tale rigoroso indirizzo ritiene, inoltre, che il richiamo portato dall'art. 1, comma 2, lett. a), l. 199/2010 all'art. 4-bis, ord. penit., operi con esclusivo riguardo al “catalogo” dei reati ivi indicati come ostativi alla concessione della misura extracarceraria ma non comporti anche l'applicabilità delle altre disposizioni ivi contenute (quali, a es., la possibilità di riconoscere in favore dell'interessato la ricorrenza delle ipotesi di cui agli artt. 114 e 116, comma 2, c.p., ovvero l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione offerta). |