Lavoro intermittente e conseguenze della mancata valutazione dei rischi
16 Marzo 2018
L'INL, con lettera Circolare n. 49 del 15 marzo 2018, precisa che il contratto di lavoro intermittente stipulato senza la preventiva valutazione dei rischi si converte in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per violazione di disposizioni imperative.
La legittimità della sanzione applicata, infatti, è confermata dal richiamo dell'Ispettorato a diverse sentenze della Cassazione (Cass. sez. lav., n. 5241/2012; Cass. sez. lav., n. 11622/2007; Cass. n. 6170/2005), nonché alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 210/1992). Tali pronunce, nel ribadire la necessaria ed imprescindibile valutazione preventiva dei rischi, hanno disposto in mancanza della valutazione del rischio, la nullità parziale del contratto e la sua conversione. Le sopradette decisioni muovono dalla considerazione che, se si applicasse la sanzione della nullità del contratto, il lavoratore resterebbe privo di tutele. A tal proposito l'INL si è conformato al principio espresso dalla giurisprudenza, confermando la riconduzione del contratto di lavoro intermittente alle forme previste dal legislatore. |