Accesso alla professione di avvocato: in G.U. il regolamento sui corsi di formazione
20 Marzo 2018
Il decreto e l'organizzazione dei corsi. Con il decreto 17 del 9 febbraio 2018, firmato dal Ministro della Giustizia, viene regolata la disciplina relativa alle «modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione» ex art. 43 l. 247/2012. Durata e costi del corso. Il decreto precisa, all'art. 5, che il corso ha durata non inferiore a 160 ore, distribuite «in maniera omogenea» all'interno dei 18 mesi di tirocinio, «secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale». Inoltre, per assicurare vicinanza temporale tra l'iscrizione all'interno del registro dei praticanti e l'inizio del corso, nonché delle prove intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo moduli semestrali, nello specifico novembre-aprile e maggio-ottobre, laddove le iscrizioni sono consentite ogni 6 mesi. Partecipazione ai corsi. Passando all'aspetto relativo alla partecipazione ai corsi, spetta ai soggetti organizzatori programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, in considerazione del numero degli iscritti nel registro dei praticanti, dovendo comunque essere garantita «ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi». Difatti, è altresì prevista la possibilità per i Consigli dell'Ordine di stipulare «accordi» con le Università per perseguire tale finalità «e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal Consiglio Nazionale Forense», nel limite di sessioni pari a 50 ore nell'arco dei 18 mesi di tirocinio. Ad ogni modo, il regolamento chiarisce che il tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione «per la durata del tirocinio svolto in altri Paesi dell'Unione Europea». Verifiche intermedie e prova finale. Le verifiche di profitto da parte dei soggetti formatori, consistenti in test a risposta multipla, verranno svolte al termine dei primi 2 semestri e alla conclusione del corso. Nello specifico, il test è di 30 domande per le prove intermedie e di 40 per la prova finale. La «verifica» s'intende superata «in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande», le quali sono elaborate dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 9 del regolamento. Ambito di applicabilità e decorrenza degli effetti. Infine, l'art. 10 prevede l'applicabilità del regolamento nei confronti di tutti i tirocinanti «iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore».
Fonte: Diritto e Giustizia |