Esenzione IVA: sì al beneficio verso imprese il cui oggetto esclusivo sia la rivendita di beni immobili
21 Marzo 2018
La vicenda esaminata dai Giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6835/2018, verte sull'applicazione della disciplina IVA sul trasferimento immobiliare. Nel caso di specie il contribuente veniva assoggettato all'imposta nonostante il carattere tassativo del termine triennale per procedere al ritrasferimento dell'immobile acquistato ed il totale assoggettamento dell'atto alla normativa prevista in materia di imposta di registro (d.P.R. n. 131/1986). La CTR affermava che nonostante l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, il contratto sarebbe stato comunque soggetto ad IVA, sicché l'effettuazione dell'operazione avrebbe dovuto rimontare al momento della corresponsione dell'importo e dell'emissione della relativa fattura.
Ma i Giudici di legittimità hanno ritenuto tale decisione erronea, la contribuente ha scelto liberamente l'assoggettamento alla disciplina dell'imposta di registro, l'effetto traslativo della compravendita immobiliare, secondo i principi generali, si perfeziona con contratto definitivo mediante il rispetto dei requisiti di forma di cui all'art. 1350 c.c..
I Giudici della Corte di Cassazione hanno dunque ricordato che in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio fiscale di cui all'art. 1, primo comma, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che, nella formulazione vigente "ratione temporis", prevedeva l'applicazione dell'aliquota dell'uno per cento in caso di trasferimento immobiliare, esente dall'imposta sul valore aggiunto ex art. 10 del d.P.R. n. 633/1972, effettuato nei confronti di imprese il cui oggetto esclusivo o principale d'attività sia la rivendita di beni immobili, "a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni", trova applicazione solo nel caso di effettivo ritrasferimento degli immobili acquistati entro il termine triennale stabilito dalla legge. |