Calunnia. Configurabilità del reato in assenza di querela formalizzata

27 Marzo 2018

Se un soggetto viene ingiustamente incolpato d'aver commesso fatti di reato procedibili a querela, senza che questa venga però effettivamente sporta, il reato di calunnia si configura? Con sentenza, n. 75 del 27 gennaio 2016 la VI Sezione della Cassazione, si è statuito che, ai fini della configurabilità del delitto di calunnia è sufficiente che che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che alla prima abbia l'obbligo di riferire), pur se non univocamente indicativi di una specifica fattispecie di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile di ufficio a carico di una persona determinata.

Se un soggetto viene ingiustamente incolpato d'aver commesso fatti di reato procedibili a querela, senza che questa venga però effettivamente sporta, il reato di calunnia si configura?

La risposta è negativa per i seguenti motivi.

Invero, con sentenza, n. 75 del 27 gennaio 2016 la VI Sezione della Cassazione, si è statuito che, ai fini della configurabilità del delitto di calunnia è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che alla prima abbia l'obbligo di riferire), pur se non univocamente indicativi di una specifica fattispecie di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile di ufficio a carico di una persona determinata.

Presupposto necessario del delitto di calunnia è dunque l'astratta possibilità dell'apertura di un procedimento penale.

Orbene, ne deriva che il delitto di cui all'art. 368 c.p. non può configurarsi allorquando il soggetto agente incolpi taluno di un reato perseguibile a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida, atteso che, in tale ipotesi, la rappresentazione dei fatti a opera dell'agente, pur sostanziando i presupposti di una falsa accusa di reato, non potrebbe determinare l'apertura di un procedimento penale nei confronti della persona ingiustamente accusata per difetto della condizione di procedibilità.

Recentemente, la Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 335 del 29 febbraio 2017, ha confermato la necessità di rispettare le formalità stabilite per la valida presentazione di una querela quale condizione di procedibilità.

Ai sensi dell'art. 336 c.p.p. la querela richiede la manifestazione (rectius dichiarazione) di volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

La norma consente altresì di presentarla personalmente ovvero a mezzo di un procuratore speciale individuato ai sensi dell'art. 122 c.p.p. il quale, giusto il disposto di cui all'art. 337 c.p.p., deve autenticare la firma in conformità a quanto previsto dall'art. 39 delle disposizioni di attuazione del codice di rito.

Il mancato rispetto di tali formalità, determina l'invalidità della proposizione della querela.

Occorre dunque concludere che ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 368 c.p., i fatti oggetto della segnalazione all'autorità devono essere idonei a rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile d'ufficio (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 75/2016; Cass. pen., Sez. VI, n. 32944/2012; Cass. pen., Sez. VI, n. 13912/2004; Cass. pen., Sez. VI, n. 2389/1991).

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