Manca il nesso causale tra vaccinazioni e autismo: respinta la domanda di riconoscimento del diritto all’indennizzo da parte dello Stato

Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
29 Marzo 2018

In caso di azione diretta al riconoscimento di indennizzo da parte dello Stato per presunti danni alla salute provocati da vaccinazioni obbligatorie, a chi spetta la prova del nesso di causalità tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi di tali danni?
Massima

In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, grava sull'interessato l'onere di provare l'effettuazione della somministrazione vaccinale, il verificarsi del danno alla salute e il nesso causale tra la prima e il secondo, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - avverso sentenza di merito che aveva aderito alle conclusioni del CTU, secondo il quale tra la sindrome autistica e le vaccinazioni obbligatorie esiste la mera possibilità di una correlazione eziologica, ma non un rilevante grado di probabilità scientifica - per avere la parte ricorrente contestato le conclusioni del CTU senza evidenziarne una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, ma esprimendo un mero dissenso diagnostico, tradottosi in una non consentita critica del convincimento del giudice).

Il caso

La Corte d'appello di Ancona riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro, rigettando la domanda proposta dai genitori di un minore affetto da autismo, volta al riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»), per avere il proprio figlio contratto la predetta sindrome asseritamente a causa dei vaccini (antipoliomielite di tipo Sabin, DTP - antidifterica, antitetanica e antipertossica - e polivalente MPR - morbillo parotite e rosolia), somministratigli tra il 1998 e il 2003.

La Corte aderiva integralmente alle valutazioni e conclusioni della nuova consulenza tecnica d'ufficio che – diversamente da quella disposta in primo grado – aveva escluso l'esistenza di un legame eziologico tra le predette vaccinazioni e la sindrome autistica.

I genitori proponevano ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui censuravano la sentenza per l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte di secondo grado, a fronte delle critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla diagnosi formulata e alla validità sul piano scientifico delle conclusioni, non le avesse in alcun modo prese in considerazione.

Resisteva con controricorso il Ministero della Salute.

La questione

In caso di azione diretta al riconoscimento di indennizzo da parte dello Stato per presunti danni alla salute provocati da vaccinazioni obbligatorie, a chi spetta la prova del nesso di causalità tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi di tali danni? Con quale criterio deve essere valutata detta eventuale correlazione?

Le soluzioni giuridiche

L'ordinanza in commento affronta la presunta correlazione tra vaccinazioni obbligatorie e autismo, al centro di un'accesa querelle.

Nel dichiarare il ricorso inammissibile, i giudici di Piazza Cavour osservano che la Corte territoriale, esprimendo il convincimento che esista la mera possibilità di un nesso causale tra vaccinazioni e sindrome autistica, e non un rilevante grado di probabilità scientifica, ha fatto proprie le risultanze dell'indagine peritale espletata in grado d'appello, che aveva valutato globalmente gli elementi acquisiti al giudizio in relazione alla storia clinica del minore affetto da autismo, sulla base dei criteri temporali e della continuità fenomenica, come pure in considerazione dello stato delle acquisizioni medico-scientifiche ed epidemiologiche. A giudizio della Suprema Corte sono state così sostanzialmente superate le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio.

Sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Cass. civ., sez. lav. 26 gennaio 1998, n. 751; Cass. civ., 6 maggio 2002, n. 6432; Cass. civ., 28 ottobre 2003, n. 16223; Cass. civ., 29 aprile 2009, n. 9988; Cass. civ., 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass. civ., 15 febbraio 2013, n. 3816; Cass. civ., 23 dicembre 2013, n. 28619; Cass. civ., 28 maggio 2014 n. 11987; Cass. civ., sez. lav., 6 novembre 2014, n. 23662), l'ordinanza ribadisce che il difetto di motivazione, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ricorre nell'ipotesi di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte dev'essere indicata) o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che (non attenendo vizi del processo logico formale) si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice.

Nella fattispecie, i ricorrenti contrapponevano alle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio argomentazioni tratte da letteratura scientifica sull'argomento diversa e ulteriore rispetto a quella richiamata nell'elaborato peritale, che, seppur indicativa dell'acceso dibattito in materia, secondo gli Ermellini «non rivela acquisizioni ed elementi decisivi al fine di confutare la soluzione da quello adottata».

La sentenza impugnata è, dunque, conforme al principio secondo cui, affinché sorga il diritto all'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della somministrazione dei vaccini e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica (tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2005, n. 753; più recentemente, Cass. civ., 14 novembre 2017, n. 26875).

Al contrario, la correlazione tra vaccinazioni e il disturbo autistico costituisce, ad oggi, una mera possibilità teorica.

La critica avente ad oggetto la mancata individuazione da parte del consulente designato dai giudici dell'appello di un possibile fattore causale alternativo non appare alla Suprema Corte decisiva, in considerazione del passaggio della relazione di consulenza d'ufficio, richiamato nella sentenza impugnata, ove si riconosce che la causa dell'autismo è attualmente in gran parte sconosciuta.

Né rileva, nella fattispecie, il rapporto di una Casa farmaceutica riguardante altro vaccino esavalente, che non era stato somministrato al minore.

Conclude la Corte nomofilattica che «il ricorso sollecita in sostanza una rilettura dei dati di causa più coerente con le prospettazioni della parte, e quindi una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede».

Osservazioni

In caso di azione nei confronti del Ministero della Salute, con cui si chiede la condanna al pagamento dell'indennizzo per i danni irreversibili alla salute a causa di vaccinazioni obbligatorie, previsto dalla l. n. 210 del 1992– esperibile anche nei casi in cui le vaccinazioni non siano imposte, ma altamente raccomandate dalle pubbliche istituzioni, nell'ambito delle apposite campagne volte alla tutela della salute collettiva (v. Corte Cost. , 26 aprile 2012, n. 107) –, spetta all'interessato dimostrare la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni irreversibili alla salute e il nesso causale tra l'una e gli altri.

Per il consolidato orientamento giurisprudenziale – al quale la Corte di cassazione, con l'ordinanza in commento, ha inteso dare continuità – vale il criterio della “ragionevole probabilità scientifica” di una correlazione eziologica, non essendo sufficiente la mera possibilità.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, allo stato le evidenze scientifiche ed epidemiologiche escludono qualsivoglia relazione di causa-effetto tra la somministrazione dei vaccini e la comparsa della sindrome autistica.

Poiché dunque, secondo le attuali conoscenze, non esistono elementi scientificamente validi per individuare le vaccinazioni come causa (o concausa) dell'autismo e dovendosi, pertanto, escludere che detta sindrome costituisca una complicanza della pratica vaccinale, non può essere riconosciuto il diritto al beneficio assistenziale di cui alla l. n. 210 del 1992.

Guida all'approfondimento

CHIEPPA R., Ancora una giusta solidarietà, questa volta per i danneggiati da somministrazione di vaccini semplicemente consigliata e promossa, ma nessuna iniziativa dello Stato nei confronti delle imprese farmaceutiche, in Giurisprudenza Costituzionale 2012, pag. 1461B, fasc. 2;

CITARELLA G., «Vaccinazioni obbligatorie e scuola dell'infanzia» (dal TAR al governo, passando per il Consiglio di Stato), in Responsabilità Civile e Previdenza 2017, pag. 1323, fasc. 4;

D'ERRICO S. - POLIMENI J. - MARTELLONI M. - FRATI P., Autismo e vaccinazioni: la buona scienza nelle giuste mani. Un primo passo verso la «certificazione» dell'expert witness?, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 5, 2015, pag. 1747;

D'ERRICO S. - POMARA C. - TURILLAZZI E., Ancora in tema di «vaporizzazione giurisprudenziale» del nesso di causa: se e quando il sapere scientifico si sottomette all'umana solidarietà?, in Responsabilità Civile e Previdenza 2014, pag. 336, fasc. 1;

LOCATELLI L., Danno no fault da vaccinazioni obbligatorie e facoltative e diritto all'indennizzo, in Responsabilità Civile e Previdenza 2012, pag. 1893, fasc. 6;

NOCCO L., La probabilità in ambito giuridico civile probability in civil law, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario) 2015, pag. 1519, fasc. 4;

NOCCO L., A proposito di una recente sentenza su vaccinazioni e autismo e dell'ambiguità di fondo del sistema. About a recent judgment on vaccinations and autism and on the background ambiguity of the legal system, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario) 2014, pag. 1123, fasc. 4;

PARZIALE A., Danno da vaccinazione e incertezza del nesso causale: il ruolo della prova per presunzioni vaccine-related damage and causal uncertainty: the role of presumptions, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario) 2017, pag. 1067, fasc. 3;

PITRUZZELLA G. - ARNAUDO L., Vaccini, mercati farmaceutici e concorrenza, in una prospettiva (anche) di diritti umani vaccines, pharmaceutical markets and antitrust: a human rights perspective, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario) 2017, pag. 1, fasc. 1;

REDAZIONE SCIENTIFICA, Nesso causale escluso tra vaccino e autismo, nessun risarcimento, in Ridare.it, 26 Luglio 2017;

REDAZIONE SCIENTIFICA, Nessun nesso di causa tra vaccinazione e autismo, nessun risarcimento, in Ridare.it, 20 giugno 2016.

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