Dichiarazione di fallimento e rapporto di lavoro pendente
29 Marzo 2018
In tema rapporto di lavoro pendente nel fallimento, qualora il curatore scelga di sciogliere tale rapporto ex art. 72 l.fall. con modalità giudicate errate con sentenza passata in giudicato, la curatela è soggetta al principio – valido per ogni datore di lavoro – secondo cui, nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, sono attribuiti al lavoratore i diritti retributivi malgrado la non avvenuta prestazione, prevedendo analiticamente il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione.
Il caso. La corte d'appello confermava la pronuncia del tribunale mediante la quale veniva respinta la domanda di ammissione al passivo proposta da una lavoratrice per la mancata percezione delle retribuzioni. A seguito della dichiarazione di fallimento, la lavoratrice non aveva infatti percepito retribuzioni ed era stata poi licenziata dalla curatela; recesso successivamente dichiarato “inefficace” per violazione della L. n. 223/1991 con sentenza passata in giudicato. La lavoratrice, pertanto, chiedeva l'ammissione anche del credito relativo alle retribuzioni non percepite dalla data di fallimento della società. La corte territoriale riteneva che – a seguito della dichiarazione di fallimento – il rapporto di lavoro fosse sospeso ex art. 72 l.fall. e che neanche l'illegittimità del successivo licenziamento desse luogo ad un credito del dipendente in mancanza di prestazione lavorativa. Avverso tale provvedimento la lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione.
Rapporti pendenti e il ruolo del curatore ex art. 72 l.fall. Sino a quando il curatore non effettua la scelta ex art. 72 l.fall. tra subentrare nel rapporto di lavoro pendente ovvero sciogliersi da esso, detto rapporto, in assenza di prestazione, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso e – difettando l'esecuzione della prestazione lavorativa – viene meno l'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione.
Fallimento del datore di lavoro e illegittimità del licenziamento. In caso di fallimento dell'impresa datrice di lavoro, l'interesse del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione giudiziale dell'illegittimità del licenziamento, non ha ad oggetto solo il concreto ripristino della prestazione lavorativa, che presuppone la ripresa dell'attività aziendale, ma anche le utilità connesse al ripristino del rapporto in uno stato di quiescenza attiva dalla quale possono scaturire una serie di utilità, quali sia la ripresa del lavoro, sia la possibilità di ammissione ad una serie di benefici previdenziali. In ogni caso la curatela che ha proceduto ad intimare un licenziamento illegittimo è esposta alle conseguenze risarcitorie previste dall'ordinamento, secondo la disciplina applicabile tempo per tempo, a tutela della posizione del lavoratore.
Fonte: IlFallimentarista.it |