Circoli ricreativi: non hanno natura commerciale le prestazioni in favore degli associati (se strumentali agli scopi istituzionali)
04 Aprile 2018
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 148 del d.P.R. n. 917/1986, non si considerano commerciali e non producono reddito imponibile, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, seppur dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, dalle associazioni culturali a favore dei propri associati, a condizione che siano rispettate quelle clausole statutarie che assicurano l'effettività del rapporto associativo.
Nella specie, nei confronti dei circoli privati, i proventi da apparecchi di gioco non sono direttamente riconducibili a redditi di natura commerciale, avuta considerazione del fatto che l'attività di intrattenimento propria dei giochi leciti rientra tra le finalità istituzionali di un circolo di carattere ricreativo e che la gestione di un esercizio pubblico di bar ristoro all'interno del circolo può essere assimilata all'attività di gestione di apparecchi di intrattenimento, purchè destinata soltanto agli associati.
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