Ombre di incostituzionalità sulla disciplina dell'infermità psichica sopravvenuta durante la detenzione
04 Aprile 2018
La Corte di cassazione, Sez. I penale, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117 della Cost., dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. nella parte in cui detta previsione di legge non prevede l'applicazione della detenzione domiciliare anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena. Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, l'art. 47-ter ord. pen. deve essere letto nel senso che il soggetto portatore di infermità di tipo psichico, sopravvenuta alla condanna, non può accedere agli istituti del differimento obbligatorio o facoltativo della pena ex artt. 146 e 147 c.p., né alla particolare ipotesi di detenzione domiciliare “in deroga” di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., dato che tale norme richiama solo le condizioni di infermità fisica di cui agli artt. 146 e 147 c.p. e non anche la condizione di infermità psichica di cui all'art. 148 c.p. Altresì, Il d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, art. 3-ter, convertito dalla l. 7 febbraio 2012, n. 9 ha previsto la "chiusura" degli ospedali psichiatrici giudiziari e che «le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2» ossia le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, operanti su base regionale. Pertanto, a definitiva dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari esclude radicalmente la "sopravvivenza" di simili strutture per fini diversi. Al contempo, non può nemmeno ipotizzarsi il subingresso delle Rems nelle precedenti funzioni accessorie (art. 148 c.p.) svolte dagli O.P.G., posto le Residenze sono espressamente indicate dalle attuali disposizioni normative come luoghi di esecuzione delle sole misure di sicurezza (provvisorie o definitive). Tale quadro normativo comporta che «il condannato affetto da infermità psichica sopravvenuta, lì dove il residuo pena sia superiore a quattro anni o si trovi in espiazione per reato ostativo non può accedere – allo stato attuale della legislazione – né agi istituti del differimento della pena (art. 146 e 147 c.p.), né al ricovero in O.P.G. di cui all'art. 148 c.p., né alla collocazione nelle Rems, né alla detenzione domiciliare “in deroga” di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.». Tale assetto, secondo il Collegio, risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117. |