Nuove modalità di iscrizione nel registro delle imprese per le imprese sociali

La Redazione
05 Aprile 2018

Con un decreto interministeriale del MISE e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, emesso il 16 marzo 2018 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, definisce gli atti che le imprese sociali sono tenute a depositare presso il registro delle imprese, con le relative modalità di presentazione.

Con un decreto interministeriale del MISE e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, emesso il 16 marzo 2018 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, definisce gli atti che le imprese sociali sono tenute a depositare presso il registro delle imprese, con le relative modalità di presentazione.

Il decreto costituisce un adeguamento della disciplina previgente, all'esito delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 112/2017: in particolare, sostituisce il Decreto 24 gennaio 2008 (il quale, però, continua a costituire il riferimento normativo per la redazione del bilancio sociale delle imprese sociali, fino alla data indicata nel decreto di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017).

Entro il 20 luglio 2018 le imprese sociali già iscritte nell'apposita sezione del registro alla data del 20 luglio 2017, devono adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 112/2017, modificando a tale scopo statuti e atti costitutivi, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Le nuove imprese sociali, per l'iscrizione nell'apposita sezione del registro, sono tenute a depositare:

- l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;

- il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 ss., 2435-bis o 2435-ter c.c., in quanto compatibili;

- il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017;

- per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all'art. 2497-bis, commi 1 e 2, c.c., oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c);

- ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

Il decreto prescrive inoltre che gli statuti devono prevedere la nomina di uno o più sindaci, aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c., e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e decadenza ex art. 2399 c.c.

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