Insider trading: la confisca non si limita alla plusvalenza
09 Aprile 2018
In tema di abuso di informazioni privilegiate, se il trasgressore utilizza strumenti finanziari per realizzare l'illecito, il prodotto della condotta si identifica proprio con lo strumento stesso che, per effetto della violazione, ha mutato artificialmente il proprio valore, con la conseguenza che la confisca obbligatoria, ex art. 187-sexies Tuf, non può limitarsi al plusvalore finale ottenuto con l'operazione illecita. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 8590 del 6 aprile scorso. Il caso. La Corte d'Appello di Torino disponeva la condanna nei confronti dell'amministratore di una s.p.a., nonché la confisca dei titoli sequestrati, quale sanzione amministrativa per abuso di informazioni privilegiate: era stato, infatti, accertato che l'imputato, venuto a conoscenza di informazioni relative all'imminente ordine di acquisto di azioni Mediobanca, in ragione della propria attività lavorativa e delle funzioni svolte presso l'intermediario incaricato dell'acquisto, provvedeva ad acquistare personalmente titoli Mediobanca, realizzando così un ingente profitto. La confisca del profitto dell'illecito. Con l'impugnazione si censura la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto obbligatoria la confisca dei titoli per un controvalore equivalente non solo al profitto conseguente, ma anche al valore originario di acquisto. Lo strumento finanziario e l'abuso di informazioni privilegiate. La S.C., nel rigettare il ricorso, ricorda come la confisca di cui all'art. 187-sexies Tuf è obbligatoria: il comma 1 dispone, infatti, che la sanzione amministrativa importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Tuttavia, se lo strumento finanziario, che in origine il trasgressore acquista con il proprio patrimonio, viene utilizzato come oggetto della condotta illecita (aumento del valore delle azioni per effetto dell'insider trading), esso si trasforma nel profitto stesso dell'illecito. Non è più possibile, insomma, distinguere il suo legittimo valore iniziale da quello artificioso finale che si identificherebbe nel plusvalore illegittimamente acquisito. In sostanza, non è confiscabile soltanto quest'ultima parte del patrimonio, ma l'intero strumento finanziario utilizzato per compiere la condotta illecita. |