Tempo tuta: va retribuito se l’attività di vestizione è imposta dal datore di lavoro

La Redazione
09 Aprile 2018

Il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa aziendale deve essere retribuito se tale operazione è prescritta dal datore di lavoro che ne disciplina tempo e luogo di esecuzione, rientrando dunque nel lavoro effettivo.

La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso di un gruppo di lavoratrici, dichiarando che il tempo dalle stesse utilizzato per indossare e dismettere la divisa rientrava nel normale orario di lavoro ed andava pertanto remunerato. La società titolare del rapporto di lavoro ricorreva per cassazione rilevando, fra le altre cose, che il contratto collettivo di riferimento non contenesse indicazioni specifiche circa gli indumenti e che l'obbligo di indossare grembiule e cappellino rispondeva a ragioni di igiene pubblica e non era destinato al soddisfacimento dell'interesse datoriale.

La Cassazione riprende il costante orientamento di legittimità in tema di c.d. “tempo tuta” (cfr. Cass. sez. lav., 26 gennaio 2016, n. 1352, Cass. sez. lav., 15 gennaio 2014, n. 692, Cass. sez. lav., 7 giugno 2012, n. 9215) secondo cui «ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia stata data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (…) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito».

Nel caso di specie, l'attività di vestizione risultava assoggettata, in ordine al luogo ed alle modalità, alle disposizioni del datore di lavoro, oltre che essere strettamente funzionale all'espletamento della prestazione lavorativa (servizio mensa presso vari enti) in conformità con le previsioni di legge in tema di igiene pubblica.

Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso, a nulla rilevando le pretese di parte datoriale dirette ad escludere l'eterodirezione nell'attività di vestizione.

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