Per i debiti della società estinta rispondono i soci

La Redazione
20 Aprile 2018

In caso di estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, nel corso di un giudizio instaurato dall'Agenzia delle Entrate per omesso versamento di Iva e ritenute, delle obbligazioni rispondono i soci illimitatamente, anche se non hanno goduto di alcun riparto in base al bilancio di liquidazione.

In caso di estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, nel corso di un giudizio instaurato dall'Agenzia delle Entrate per omesso versamento di Iva e ritenute, delle obbligazioni rispondono i soci illimitatamente, anche se non hanno goduto di alcun riparto in base al bilancio di liquidazione. A ribadire questo principio è la Cassazione, con la sentenza n. 9672 del 19 aprile.

Il caso. L'Agenzia delle Entrate emetteva una cartella di pagamento nei confronti di una s.r.l., per omesso versamento di Iva e Irap, ma la Ctp annullava la cartella opposta ravvisando la nullità dell'atto impositivo per irregolare notifica, decisione confermata dalla Ctr. Nel corso del giudizio la società cessava, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese e l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione nei confronti dei soci.

La legittimazione passiva dei soci e la responsabilità per i debiti della società estinta. La S.C. è chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla dibattuta questione della responsabilità dei soci per i debiti della società estinta e, nel farlo, intende dare continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6070/2013: in quell'occasione era stato affermato che “"qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali”. Ciò in base a una lettura dell'art. 2495 c.c. che ne valorizzi l'intento di impedire che la società debitrice possa, con un comportamento unilaterale, espropriare i creditori dei loro diritti. A tal fine, i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci.

Un orientamento diverso. È pur vero che, in seguito a quella pronuncia a Sezioni Unite, la Cassazione ha, in altre occasioni, affermato un principio parzialmente diverso, ai sensi del quale i soci subentrano nel lato passivo, nel rapporto d'imposta, solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (Cass. n. 23916/2016; Cass. n. 13259/2015).

I soci rispondono anche oltre i limiti di quanto riscosso nei limiti della liquidazione. Questo orientamento, tuttavia, non appare conforme con i principi espressi dalle S.U. e, soprattutto, con la ratio del regime successorio ivi definito, laddove si è individuato sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non ancora definiti, “a prescindere dall'aver goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione”. Viene così data continuità ad altre pronunce che si sono susseguite, nel solco della citata sentenza a S.U. (ex multis: Cass., n. 9094/2017; Cass. n. 15035/2017, in questo portale, con nota di Fico, Cancellazione della società di capitali dal registro imprese e responsabilità dei soci).

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