L’art. 18 supera il vaglio di costituzionalità: se l’azienda non reintegra deve risarcire

La Redazione
24 Aprile 2018

L'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale ha riportato la sentenza n. 86 del 23 aprile 2018 (la prima sul Jobs Act) che, dichiarando costituzionalmente legittimo l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ha sancito che la violazione dell'ordine provvisorio di riassunzione espone l'azienda al risarcimento del danno.

L'Ufficio Stampa Corte Costituzionale, tramite Comunicato, ha reso noto che l'art. 18 ha superato il vaglio di costituzionalità. Ed infatti con la sentenza n. 86 del 23 aprile 2018 (la prima sul Jobs Act) la Corte si è pronunciata dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento sull'art. 18 co. 4, dello Statuto dei Lavoratori (come sostituito dall'art. 1, co. 42 lett. b) della L. n. 92/2012), in riferimento all'art. 3 Cost..

La decisone in esame ha sancito che il datore di lavoro, laddove violi l'ordine di reintegrazione provvisoriamente esecutivo, viene meno ad un obbligo avente “per oggetto un facere infungibile” e deve risarcire il danno subito dal lavoratore poiché tale condotta configura un “illecito istantaneo ad effetti permanenti”.

L'art. 18 dello Statuto, secondo la Corte, risulta essere costituzionalmente legittimo poiché “coerente al contesto della fattispecie disciplinata” dal momento in cui l'indennità è riconducibile ad una “condotta contra ius del datore di lavoro e non a una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente”.

Proprio in forza di tale natura “risarcitoria”, si precisa, la stessa indennità andrà restituita in caso di successiva riforma del provvedimento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.