Litisconsorzio necessario non integro: la Cassazione lo rileva d'ufficio e si ricomincia dal primo grado

Redazione scientifica
24 Aprile 2018

In caso di violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado né da quello di appello, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di legittimità, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure.

Il caso. Una società di assicurazione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale territorialmente competente, con cui è stata condannata al pagamento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale causato da veicolo assicurato dalla sua dante causa, omettendo però di detrarre dal totale l'entità dell'indennizzo corrisposto per il sinistro da parte dell'INAIL.

Pretermissione originaria di un litisconsorte necessario. Il Collegio osserva preliminarmente che, sulla base degli atti esaminabili in sede di legittimità, il contraddittorio risulta essere non integro fin dal primo grado, per non essere stato coinvolto il proprietario del veicolo danneggiante, nonostante sia litisconsorte necessario.

Integrazione del contraddittorio. Per tale motivo i Giudici danno seguito al principio alla luce del quale «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.» (v., ex multis, Cass. civ., n. 18127/2013 e Cass. civ., n. 3678/2009).

Pronuncia in camera di consiglio. Al riguardo è già stato affermato che, anche dopo la novella del giudizio di legittimità introdotta dalla l. n. 197/2016 è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., anche nel caso in cui vi sia la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario.

Con rinvio al giudice di prime cure. La Suprema Corte decide, pertanto, di cassare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, affinchè esamini la domanda nel contraddittorio anche con il proprietario del veicolo indicato come responsabile del sinistro, illegittimamente pretermesso nei gradi di merito.