Litisconsorzio facoltativo

Stefania Tassone
10 Novembre 2016

L'art. 103 c.p.c. espressamente prevede che più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Inquadramento

L'art. 103 c.p.c. espressamente prevede che più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

Si desume pertanto che il litisconsorzio facoltativo, può essere attivo o passivo, «più parti possono agire o essere convenute»):

  • un esempio di litisconsorzio facoltativo attivo si rinviene in materia di impugnativa delle delibere assembleari ex artt. 23772379 c.c.;
  • un esempio di litisconsorzio facoltativo dal lato passivo si rinviene nel caso di più obbligati solidali;

Si configura nell'ipotesi di domande, proposte da o contro più parti, connesseper il titolo e per l'oggetto, (cd. litisconsorzio facoltativo proprio), ovvero perché in comune hanno identiche questioni da risolvere, (cd. litisconsorzio facoltativo improprio, v. Cass., 13 maggio 2013, n. 11386; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2000, n. 1142: ; Cass. 25 luglio 2008, n. 20476) il giudizio può legittimamente proseguire, senza dover estendere necessariamente il contraddittorio nei confronti degli altri, non rientrandosi in una delle ipotesi previste dall'art. 331 c.p.c.. In particolare sussiste una ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio qualora sia denunciata la responsabilità di amministratori e sindaci di una società di capitali per fatti di “mala gestio”, la quale configura una ipotesi di obbligazione solidale».

Il litisconsorzio facoltativo, come si desume dal tenore del citato art. 103, può essere originario, venendosi cioè a determinare sin dall'inizio del processo, o successivo, per esempio in caso di intervento di un terzo in causa ex art. 105 c.p.c. (salvo stabilire quale tra i vari tipi di intervento previsti dal codice di procedura civile possa essere ricondotto al litisconsorzio facoltativo piuttosto che a quello necessario) ovvero all'intervento ex art. 106 c.p.c. o per la riunione di più cause separatamente instaurate (cfr. art. 40 c.p.c.).

La distinzione tra litisconsorzio facoltativo e litisconsorzio necessario risiede nel fatto per cui in quest'ultimo caso il rapporto processuale e sostanziale sottostante è unico ma con una pluralità di parti che ne sono titolari (si parla dunque di situazione soggettiva plurima), laddove nel litisconsorzio facoltativo si è in presenza di una pluralità di distinti rapporti processuali e sostanziali sottostanti tra loro connessi (v. Trib. Varese, 7 aprile 2010; Cass., 22 gennaio 2014, n. 1103;Cass., 20 novembre 2009, n. 2456).

La mancanza di connessione tra le domande non comporta l'inammissibilità delle stesse ma solo la necessità di una distinta pronuncia sul merito di ciascuna di esse (v. Trib. Padova, 22 settembre 2006, secondo cui, appunto, non vi è rapporto di connessione tale da giustificare il processo litisconsortile tra le domande avanzate da più investitori contro lo stesso intermediario ove l'apparente identità del petitum muova da titoli distinti, diversi essendo i singoli atti di acquisto nonché il contratto di negoziazione sottostante; né vi è necessaria coincidenza delle questioni da risolvere per il fatto che il contenzioso attinga alla medesima materia della intermediazione immobiliare).

Inoltre, il rapporto fra connessione e litisconsorzio riguarda non le fattispecie di cui all'art. 102, c.p.c., in cui per definizione è unica la causa con pluralità di parti, ma unicamente quelle di cui all'art. 103, c.p.c..

La presenza di più parti nel processo può (e non necessariamente deve) essere consentita dal giudice per ragioni di opportunità, ossia per l'economia dell'attività processuale e per assicurare l'uniformità dei giudicati, prevenendo contrasti, quando in un unico processo vengono esercitate più azioni fra loro connesse, e sempre fatto salvo il rispetto delle regole sulla competenza (ed ulteriormente fatte sale le disposizioni di cui agli artt. 18‑20 e 32).

Proprio per la natura facoltativa del litisconsorzio, giustificata dalle esigenze di opportunità appena esposte, cui può ancora essere aggiunta la sempre più sentita esigenza di garantire effettività e rapidità della tutela giurisdizionale, è sempre consentita la separazione delle cause, come espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 103 c.p.c..

Separazione delle cause

La separazione delle cause può essere disposta dal giudice adito, con propria valutazione discrezionale, o nel corso dell'istruzione o al momento della decisione, sia su istanza di tutte le parti ovvero (e questo pare essere il caso più ricorrente) quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo.

L'art. 103 comma 2 c.p.c. non prevede nè la forma del provvedimento di separazione, nè le conseguenze della mancata separazione ovvero, al contrario, di una separazione che si riveli inopportuna o fondata su presupposti errati.

Pur nel silenzio della norma il provvedimento di separazione è in genere adottato con ordinanza, ma potrebbe anche essere contenuto nel dispositivo della sentenza che decide definitivamente solo alcune delle cause connesse (v. Cass., 28 novembre 2006, n. 25229; Cass., 12 maggio 1980, n. 3101), laddove poi la ratio da perseguire per una corretta e legittima separazione delle cause deve essere quella tesa al raggiungimento del valore costituzionale del giusto processo, inteso come processo di ragionevole durata (v. Trib. Mantova, 27 ottobre 2005: «È opportuno disporre la separazione dei giudizi, in quanto la loro trattazione congiunta potrebbe nuocere alla speditezza del processo, nell'ipotesi in cui in uno stesso giudizio vengano proposte domande autonome e distinte da tre attori contro tre diversi convenuti e tra le domande non vi siano ragioni di connessione né soggettiva né oggettiva, implicando la loro decisione unicamente la soluzione di questioni solo parzialmente identiche»).

Per una fattispecie particolare, tra separazione di cause ed interruzione del processo litisconsortile (facoltativo), v. Cass., Sez. Un., 5 luglio 2007, n. 15142: «Nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui é parte il soggetto colpito dall'evento. In tal caso non é necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103, comma 2, c.p.c., per cui difettando una tempestiva riassunzione ovvero se questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini dell'art. 305 c.p.c., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante per la causa interrotta, il giudice potrà, esercitando tale potere, disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito da evento interruttivo per il quale - se necessario - potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dalla perdita di capacità processuale».

L'istruttoria nel processo a litisconsorzio facoltativo

Per quanto riguarda le conseguenze del litisconsorzio facoltativo sulle prove, cioè sulla fase istruttoria del giudizio, la dottrina ha evidenziato che la questione da affrontare è quella di stabilire se, ed in che misura, l'unità del procedimento influisce ed eventualmente modifica i poteri delle parti e del giudice.

Se un primo orientamento era nel senso per cui il materiale probatorio e gli elementi acquisiti in relazione ad una causa non possono essere utilizzati per la decisione di un'altra delle cause cumulate (Cass., 2446/1975), più di recente si è affermato che il principio di unità formale del procedimento assume rilievo in relazione al principio di acquisizione delle prove, nel senso per cui le difese svolte e le prove dedotte dai litisconsorti giovano a tutti e possono essere da ognuno di loro utilizzate, in relazione a fatti che siano comuni a tutte le cause cumulate o riunite.

Rispetto alle prove legali opera invece il principio della autonomia sostanziale tra le singole cause, per cui, dunque, la confessione (su cui v. Cass., 13 novembre 2014, n. 24187 in relazione alla confessione del conducente del veicolo, litisconsorte facoltativo dell'assicurazione e del proprietario del veicolo, i quali invece sono tra loro litisconsorti necessari) ed il giuramento prestati da un litisconsorte, seppure su un fatto comune, sono solo liberamente apprezzabili dal giudice nei confronti degli altri (la distinzione tra fatti comuni e fatti relativi alla singola causa, anche argomentando da Corte cost., 22 aprile 1981, n. 64, può essere utilizzata per risolvere, in modo positivo, la questione della capacità a testimoniare di un litisconsorte, il quale, essendo parte solo della causa in cui è coinvolto, può essere sentito come teste su fatti di altra causa e rispetto ai quali è estraneo, v. Cass., 25 maggio 1993, n. 5858; Cass., 17 gennaio 1987, n. 387; Trib Varese, 11 febbraio 2011).

Secondo una ulteriore tesi, l'art. 1305 c.c. costituisce il fondamento normativo della disciplina del giuramento nel litisconsorzio facoltativo (v. Cass., 14 febbraio 2011, n. 3573).

Litisconsorzio facoltativo in fase di gravame

Il litisconsorzio facoltativo in prime cure si presenta come anzitutto riconducibile alla nozione delle cause scindibili di cui all'art. 332 c.p.c. nella fase di gravame.

Si ritiene che nei casi di connessione impropria la scindibilità delle cause sia pacifica, mentre in quelli di connessione propria essa lo è meno quando sussistono rapporti di connessione forte, poiché l'interdipendenza delle relative pronunce può rendere applicabile l'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che il litisconsorzio, ancorché facoltativo quanto all'instaurazione del processo, sia però necessario quanto alla sua prosecuzione.

L'art. 332 fa riferimento alla ipotesi di una sentenza con più capi decisorii autonomi (cioè ciascuno per ogni domanda cumulata in primo grado, ma pur sempre autonoma), stabilendo che in caso di impugnazione di alcuni soltanto dei suddetti capi di sentenza, la parte notifichi tuttavia l'impugnazione anche alle altre parti, allo scopo di notiziarle della pendenza del giudizio (v. Cass., 21 marzo 2016, n. 5508, secondo cui la notificazione dell'impugnazione alle parti delle cause scindibili disposta dall'art. 332 c.p.c. non integra una chiamata in giudizio del destinatario e non ne determina l'acquisizione della titolarità di parte) e di consentire anche a loro l'impugnazione (per esempio a mezzo appello incidentale ex art. 333 c.p.c.), allo scopo di concentrare le impugnazioni in un unico giudizio di gravame.

Laddove l'ordine del giudice di notificare l'impugnazione non venga ottemperato, il processo rimarrà sospeso sino a quando non siano decorsi i termini per proporre impugnazione, per coloro che sarebbero stati destinatari della notifica; la spontanea costituzione del giudizio ad opera del soggetto pretermesso ha comunque efficacia sanante (v. Cass., 26 ottobre 2007, n. 22638: «In tema di impugnazione relativa a cause scindibili, ai sensi dell'art. 332 c.c., la spontanea costituzione in giudizio della parte, rispetto alla quale l'impugnazione non era stata proposta, dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, purché non successiva all'udienza fissata con l'ordinanza disponente la litis denuntiatio del medesimo soggetto nei cui confronti l'ordine doveva essere eseguito, esclude l'inammissibilità dell'impugnazione»).

Casistica

Con riguardo alle ipotesi di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per fatti di manipolazione del mercato, la responsabilità degli autori materiali della violazione, anche ove abbiano commesso il fatto in concorso tra loro, con quella delle persone giuridiche chiamate a risponderne, sia quali coobbligate solidali, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. sia in proprio, ai sensi dell'art. 187-ter, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, danno luogo ad una pluralità di rapporti autonomi. Ne consegue che, nel procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 187-septies del d.lgs. n. 58 cit., non è configurabile un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio facoltativo tra i predetti soggetti.

Cass., 8 luglio 2016, n.14059

Nel processo in cui siano state introdotte più domande – come nel caso di un giudizio ove alla domanda di responsabilità si aggiunga quella di indennità mediante chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile – l'evento interruttivo che coglie la parte di una di tali domande non attinge anche l'altra.

Cass., Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9686

In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 c.c., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva.

Cass., 7 luglio 2010, n. 16018; Cass., 8 luglio 2014 n. 15539

Qualora ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

Cass., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657.

Poiché l'obbligazione solidale determina la costituzione non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo e/o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, fra loro distinti, quanti sono i condebitori in solido, qualora il creditore comune convenga in giudizio tutti i condebitori in solido non si verifica un litisconsorzio necessario e, in sede di impugnazione, una situazione di inscindibilità delle cause, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che, nel caso di giudizio di impugnazione promosso da uno solo dei debitori solidali, la sentenza passa in giudicato nei confronti dei condebitori riguardo ai quali l'impugnazione non è stata svolta e che, qualora l'esercizio del diritto di impugnazione sia avvenuto da parte di tutti i condebitori, con la deduzione, però, da parte di ciascuno, di specifici motivi diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti dal condebitore non si comunicano agli altri.

Cass., 12 febbraio 2016, n. 2854; Cass. 27 giugno 2007, n. 14844; conforme Cass. 11 gennaio 2005, n. 379; Cass., 8 settembre 2004, n. 18075; Cass. 9 aprile 2003, n. 5595.

Non è necessario integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, non sussistendo un caso di litisconsorzio necessario, quando il condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene e il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza però mettere in discussione la comproprietà degli altri soggetti, non formulando alcuna domanda riconvenzionale.

Cass., 14 ottobre 2014, n. 21685

Riferimenti
  • Costantino, Garanzia - chiamata in, in Dig. civ., VIII, Torino, 1992, 600 ss.;
  • Menchini, Il processo litisconsortile, I, Milano, 1993;
  • Liebman, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 2012;
  • Mandrioli, Diritto processuale civile, Torino, 2016;
  • Perago, Cumulo soggettivo e processo di impugnazione, Napoli, 2002.
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