Quando l'errore materiale della sentenza incide sul decorso del termine per l'impugnazione?
26 Aprile 2018
Il caso. Veniva proposta la revocazione della sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, aveva accolto l'azione negatoria servitutis proposta dall'originaria attrice. I giudici d'appello dichiaravano inammissibile la domanda per tardiva proposizione della stessa, perché la sentenza impugnata era stata notificata al procuratore costituito dell'appellante senza il rispetto del termine di trenta giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c..
Errore materiale della sentenza. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, sostenendo che la notifica di copia della sentenza affetta da errore materiale successivamente corretto deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, così consentendo la proposizione del gravame nel termine cd. lungo, decorrente dalla pubblicazione.
L'incidenza sul termine per impugnare. Il Collegio non è d'accordo con quanto sostenuto dal ricorrente. Infatti, il termine per l'impugnazione di una sentenza, di cui è stata chiesta la correzione, decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo oppure quando l'errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato. Al contrario, «l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione» (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 22185/2014).
Nel caso di specie, osservano i Giudici, si è in presenza di una mera inesattezza sul prenome della parte appellata, assolutamente inidonea a modificare il contenuto effettivo della pronuncia e ad inficiare la piena conoscenza dell'atto ed il diritto di difesa dell'interessato.
Pertanto, il ricorso è stato rigettato. |