Assegno divorzile: il nuovo orientamento della Cassazione non è giustificato motivo per la revisione

Redazione Scientifica
15 Maggio 2018

Non può considerarsi giustificato motivo sopravvenuto ai fini della revisione dell'assegno divorzile, il mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità inaugurato con la sentenza della Cassazione n. 11504/2017.

Il caso. Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Mantova la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile posto a suo carico in ragione dell'autosufficienza economica dell'ex moglie beneficiaria, circostanza che, secondo l'orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. n. 11504/2017, comporterebbe il venir meno dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno in questione.

Il mutamento della giurisprudenza non configura un giustificato motivo. Il Tribunale di Mantova ricorda che per disporre la revisione dell'assegno divorzile è necessario il sopraggiungere di un giustificato motivo da intendersi come fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti relativi al mantenimento del coniuge (art. 9, comma 1, l. n. 898/1970).

Non può quindi considerarsi giustificato motivo in tal senso il mero mutamento giurisprudenziale in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dell'assegno di divorzio poiché, in caso contrario, si estenderebbero a rapporti esauriti in quanto coperti da giudicato diverse interpretazioni della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia retroattiva, soluzione non consentita dalla legge e ritenuta irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., 11 luglio 2011, n. 15144).

Secondo il Collegio, inoltre, non può essere invocato neanche il principio del c.d. prospective overruling poiché il mutamento giurisprudenziale citato ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale.

Pertanto, il ricorso viene rigettato.

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