Le Sezioni Unite sul risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta: esclusa la compensatio con la pensione di reversibilità

Redazione Scientifica
24 Maggio 2018

Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'INPS al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto.

IL CASO Un uomo perde la vita in conseguenza di un sinistro stradale, la responsabilità del quale venne attribuita alla guida imprudente di un'automobilista che, omettendo di concedere la precedenza ad un veicolo, lo aveva costretto ad una repentina manovra che aveva cagionato l'investimento dell'uomo e del suo nipotino. La vedova dell'uomo ed altri congiunti convennero la responsabile del sinistro e la sua assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della morte del marito, compreso il ristoro del danno patrimoniale da perdita dell'aiuto economico del coniuge. Dal momento che la donna già percepiva redditi da pensione superiori a quelli del coniuge defunto, il giudice di prime cure accolse solo in parte la domanda, tanto più che la donna aveva beneficiato di una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione percepita dal marito, elidendo pertanto la stessa esistenza di un danno patrimoniale. Anche la Corte territoriale, successivamente adita, rigetta il gravame. La donna ricorre dunque in Cassazione.

LA QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE La Terza Sezione, investita della questione, con ordinanza interlocutoria n. 15536/2017 rimette gli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando il seguente contrasto giurisprudenziale: « in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto»?

IL PRIMO ORIENTAMENTO Secondo un primo orientamento, prevalente, non si deve tener conto nella liquidazione del danno patrimoniale da morte del familiare della pensione di reversibilità a favore dei congiunti della vittima, sia in virtù della natura non risarcitoria dell'erogazione previdenziale, sia per l'inapplicabilità della compensatio lucri cum damno in ragione della diversità di titolo dell'attribuzione patrimoniale pensionistica rispetto al fatto illecito. Il danneggiato dunque può pretendere la compensatio solo nel caso in cui il lucro sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, che quindi determini il vantaggio, non nel caso in cui il beneficio derivi da un titolo diverso e la morte rappresenti la condizione affinché il titolo spieghi la propria efficacia, in quanto mancherebbe il rapporto di causalità efficiente (ex multis, Cass. civ. n. 8828/2003; Cass. civ. n. 3357/2009).

IL SECONDO ORIENTAMENTO Secondo un diverso orientamento, invece, opererebbe il principio del non cumulo: dal risarcimento del danno patrimoniale deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite per la morte del congiunto , in virtù della funzione indennitaria del trattamento (Cass. civ., n. 13537/2014).

LA GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA Il secondo orientamento non è stato però condiviso dalla giurisprudenza successiva, che ha invece applicato il principio della non detraibilità dall'ammontare del risarcimento del danno di quanto già percepito a titolo di pensione di reversibilità (Cass. civ. n. 20548/2014), ribadendo che la pensione impedisce la compensazione (Cass. civ. n. 3391/2015).

NESSUNA COMPENSAZIONE Le Sezioni Unite ricordano che la pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale che protegge l'evento morte, evento naturale che crea una situazione di bisogno per i familiari, che si raccorda ad un fondamento solidaristico, e che non ha finalità di rimuovere le conseguenze che si sono prodotte nel patrimonio del danneggiato a causa dell'illecito del terzo. Questa può dunque essere considerata una giustificazione per impedire «il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall'illecito, perché il trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale».

PRINCIPIO DI DIRITTO Le Sezioni Unite enunciano dunque il seguente principio di diritto: «Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'INPS al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto».

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