Errore nel riparto delle spese di riscaldamento, le chance del condomino
24 Maggio 2018
L'errata ripartizione delle spese di riscaldamento. Un condomino cita in giudizio il condominio per ottenere la nullità delle delibere assembleari limitatamente alle parti i cui, in tema di riparto delle spese di riscaldamento, sono stati adottati criteri non conformi alla legge o al regolamento condominiale, chiedendo anche la restituzione delle somme versate in eccedenza. La domanda attorea non trova accoglimento né in primo né in secondo grado, pertanto il soccombente ricorre per cassazione. Il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1123, 1135, e 1137 c.c. per aver i giudici del merito ritenuto solo annullabili le delibere per mancato rispetto delle norme sulla ripartizioni delle spese condominiali contenute nel regolamento. Inoltre la Corte territoriale avrebbe riscostruito i presupposti di fatto della vicenda in maniera fuorviante, ritenendo che tutte le delibere impugnate avessero carattere di provvisorietà, versando in una situazione d'emergenza.
Nullità o annullabilità? Nel merito della questione circa la nullità/annullabilità delle deliberazioni assembleari, la Corte Suprema – richiamando un precedente autorevole orientamento (Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4806) – osserva che «le deliberazioni in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle se l'assemblea esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di riparto stabiliti dalla legge o convenzionalmente da tutti i condomini, mentre sono annullabili quelle in cui i suddetti criteri vengano violati o disattesi». Nel caso di specie, non può sostenersi che il Condominio abbia modificato il criterio di riparto delle spese di riscaldamento fissato ex lege, ecomunque approvato convenzionalmente da tutti i condomini, ne consegue che è da escluderne la nullità.
L'interesse ad impugnare da parte del condomino. A ciò si aggiunga, come sostenuto anche dai giudici del merito, che nessun danno è stato cagionato al ricorrente da tale ripartizione delle spese, e né tale prova può essere superata dalla semplice proposizione di una generica domanda restitutoria. In proposito la Corte osserva che il condomino, che assuma l'erroneità nel riparto delle spese di gestione e intenda perciò proporre impugnativa, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, consistente nella finalità di evitare che la propria situazione patrimoniale subisca un apprezzabile pregiudizio. Per questi motivi il ricorso va rigettato. |