Azione di ripetizione dell'indebito e disciplina dei fori concorrenti

24 Maggio 2018

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte fa il punto sull'applicazione dei fori concorrenti ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occupandosi in particolare del caso in cui la domanda di ripetizione dell'indebito si basi su un giudicato già formatosi sull'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio.
Massima

Quando la domanda di ripetizione si basa su un giudicato già formatosi sull'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, il forum contractus è nel primo caso, quello del luogo di esecuzione del pagamento indebito e, nel secondo caso quello della conclusione del negozio, mentre il forum destinatae solutionis è quello del creditore della prestazione indebita.

Il caso

La ricorrente conveniva in giudizio davanti al tribunale di Bergamo le società intimate per far accertare e dichiarare l'inadempimento di obbligazioni assunte dalle due società nei suoi confronti. Una delle società intimate eccepiva l'incompetenza del tribunale di Bergamo in favore del tribunale di Rovigo, sulla base di una clausola delle condizioni generali di fornitura; rilevava, inoltre, che comunque, in applicazione dei tre fori alternativi la competenza territoriale sarebbe spettata ad altro tribunale e non a quello di Bergamo.

Il tribunale adito escludeva l'applicazione della clausola pattizia ma al contempo dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Rovigo o del tribunale di Verona; nel primo foro si era concluso l'accordo; nel secondo si sarebbe dovuta adempiere l'obbligazione restitutoria.

Contro questa ordinanza la ricorrente interponeva regolamento di competenza che con l'ordinanza in commento viene accolto dalla Corte che dichiara la competenza del tribunale di Bergamo.

La questione

La Corte di cassazione, accogliendo il regolamento di competenza, fa il punto sull'applicazione dei fori concorrenti ex art. 20 c.p.c., nel caso in cui la domanda di ripetizione dell'indebito si basi su un giudicato già formatosi sull'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio.

Le soluzioni giuridiche

La Corte specifica che laddove l'azione di ripetizione dell'indebito comporti anche la richiesta di accertamento dell'inesistenza, soggettiva od oggettiva, del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale fu eseguita la prestazione oggetto della domanda restitutoria, l'applicazione dei fori concorrenti ex art. 20 c.p.c. deve essere fatta con riferimento non già all'obbligazione di restituzione dell'indebito ex se, ma con riferimento a quella in esecuzione della quale fu eseguita la prestazione indebita; conseguentemente il forum destinatae solutionis è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione. Sul tema già constano precedenti del Supremo Collegio; ad es. con la sentenza 20 aprile 2005 n. 8248 si è precisato che le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsi, sono da considerare non azioni reali (per le quali sia applicabile il forum rei sitae), ma di carattere personale, in quanto basate sull'obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene è stato consegnato, con conseguente applicazione sia dei criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., sia di quelli dell'art. 20 dello stesso codice (di conseguenza, qualora si domandi la ripetizione di somme versate alla società erogatrice di acque irrigue in forza di applicazione di illegittimi aumenti tariffari, essendo l'obbligazione dedotta in giudizio quella, nascente dal contratto di fornitura, di pagare il corrispettivo dovuto dall'ente, occorre far riferimento ai criteri di collegamento ex art. 20 cit., individuando il luogo in cui è nata l'obbligazione, ovvero quello in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo oggetto dell'obbligazione, di cui si chiede il parziale rimborso).

Invece quando l'azione di ripetizione dell'indebito si fondi su di un giudicato già formatosi rispetto alla inesistenza soggettiva o oggettiva del rapporto obbligatorio, ovvero su un negozio inter partes, che abbia accertato tale inesistenza e la cui validità non venga prospettata come contestata, l'applicazione dell'art. 20 c.p.c. e delle norme sostanziali che esso presuppone va fatta con riferimento all'obbligazione di restituzione; di conseguenza il forum contractus (cioè il luogo di insorgenza di tale obbligazione) è, nel primo caso, quello del luogo di esecuzione del pagamento indebito e, nel secondo caso, quello della conclusione del negozio, mentre il forum destinatae solutionis è quello del creditore della prestazione indebita, ai sensi del comma 3 dell'art. 1182 c.c. per il caso che la somma indebita sia stata determinata dal giudicato o dal negozio, e quello del debitore, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, ove tale determinazione sia mancata (in termini, oltre alla ordinanza in commento, anche Cass. civ., 12 gennaio 2007, n. 453).

Ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione si prevedono due fori facoltativi e alternativi; quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione e quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita. É un criterio di attribuzione della competenza collegato, appunto, al luogo in cui è sorto il rapporto obbligatorio o in cui esso deve essere eseguito e, pertanto, ad un parametro oggettivo. La facoltatività dei due fori è evidente; la rubrica dell'articolo parla, infatti, testualmente, di “foro facoltativo”; il testo fa riferimento al giudice “anche competente”.

L'art. 20 c.p.c. trova applicazione ogni volta che la domanda riguardi un rapporto di obbligazione: la norma non specifica alcunché, sicché deve ritenersi estesa a tutte le obbligazioni indipendentemente dalla loro fonte, quindi sia contrattuali che extracontrattuali, sia da atto lecito che da atto illecito, comprese quelle di fonte legale

Con il termine “obbligazione”, presupposto specifico di applicazione della norma in commento, infatti, si indica il rapporto obbligatorio articolato nelle due situazioni speculari, quella attiva che fa capo al creditore e che si chiama “diritto di credito”; quella passiva che fa capo al debitore e che si chiama “debito”, o obbligazione in senso stretto. Il debitore è tenuto al comportamento, detto “prestazione” in cui si concreta l'oggetto dell'obbligazione. L'obbligazione deve essere distinta da alcune figure affini perché, mentre nel rapporto obbligatorio al creditore è concessa una pretesa, tutelata dall'ordinamento, per ottenere l'adempimento da parte del debitore, vi sono alcune ipotesi in cui il creditore è sfornito di tutela a fronte dell'inadempimento del debitore, come nel caso delle obbligazioni naturali. Ai sensi dell'art. 1173 c.c. che detta una disposizione con contenuto descrittivo, le obbligazioni nascono dai contratti, dai fatti illeciti oppure da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. A titolo esemplificativo si possono ricordare la gestione d'affari, il pagamento dell'indebito, l'arricchimento senza causa.

Deve farsi quindi riferimento alla domanda così come è stata proposta, indipendentemente dalla valutazione della sua fondatezza (Cass. civ., 11 gennaio 1990, n. 33; Cass. civ., 30 aprile 2005, n. 9013; Cass. civ., 18 aprile 2006, n. 8950; Cass. civ., 25 agosto 2006, n. 18485), salvo che la prospettazione dell'attore sia un espediente fittizio per eludere il giudice naturale precostituito per legge (Cass. civ., 6 agosto 1997, n. 7277; Cass. civ., 27 febbraio 2004, n. 4112).

In particolare per quanto riguarda le azioni di ripetizione dell'indebito fondate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, dei contratti che hanno originato le prestazioni che devono essere restituite, esse sono azioni di natura personale e non reale, con conseguente applicazione sia dei criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., sia di quelli della norma in commento (Cass. civ., 20 aprile 2005, n. 8248, richiamata anche nella pronuncia in commento).

La Sezione III Civile ha poi precisato, con una pronuncia richiamata proprio dalla ordinanza in commento – su cui non si rinvengono precedenti in termini – che in tema di competenza per territorio derogabile, quando l'azione di ripetizione di indebito viene esercitata, postulandosi la richiesta di accertamento dell'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poiché l'oggetto della domanda è complesso - inerendo in primo luogo all'accertamento di detta inesistenza e soltanto consequenzialmente all'accertamento della esistenza dell'obbligazione restitutoria e alla condanna alla prestazione di restituzione - l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., cioè del foro dell'insorgenza dell'obbligazione e del forum destinatae solutionis e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l'art. 1182 c.c. per il luogo di adempimento dell'obbligazione), va fatta riferendosi non all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì all'obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell'insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell'adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto.

Osservazioni

Il principio esposto nell'ordinanza in commento è pacifico. Allorché la domanda di ripetizione si basi su un giudicato già formatosi sull'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione, ovvero su un negozio inter partes, che abbia accertato tale inesistenza e la cui validità non venga prospettata come contestata, l'applicazione dell'art. 20 c.p.c. e delle norme sostanziali che esso presuppone va fatta con riferimento all'obbligazione di restituzione, onde il forum contractus (cioè il luogo di insorgenza di tale obbligazione) è, nel primo caso, quello del luogo di esecuzione del pagamento indebito e, nel secondo caso, quello della conclusione del negozio, mentre il forum destinatae solutionis è quello del creditore della prestazione indebita, ai sensi del comma 3 dell'art. 1182 c.c. per il caso che la somma indebita sia stata determinata dal giudicato o dal negozio, e quello del debitore, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, ove tale determinazione sia mancata.

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