Citazione notificata dopo la morte dell'attore: le spese le paga il difensore

Redazione scientifica
28 Maggio 2018

Nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.

Il caso. La vicenda trae origine dal ricorso di un avvocato, avverso la sentenza con cui il tribunale, ravvisando il difetto di procura in una controversia dal medesimo proposta in rappresentanza di un soggetto nei confronti di un'Agenzia statale, lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite. Ciò sull'assunto per cui il decidente avrebbe dovuto disporre la sanatoria del vizio di procura, ex art. 182, comma 2, c.p.c., e rilevare la nullità della costituzione in giudizio della controparte.

Difensore sprovvisto di procura. La questione centrale della controversia, chiarisce la Suprema Corte, è se delle spese processuali, qualora il difensore si trovi sprovvisto di procura, debba farsi carico o meno quest'ultimo. I Giudici decidono di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale in base al quale, in materia di spese processuali, in caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte di colui per cui dichiara di agire in giudizio, l'attività del difensore medesimo non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità; con la conseguenza che è ammissibile la sua condanna alle spese di giudizio.

Se il mandato si è estinto prima della citazione, l'avvocato paga le spese di lite. Nel caso di specie, la citazione introduttiva del giudizio è stata notificata a cura del legale quando, a causa del decesso dell'assistito, il mandato difensivo si era già estinto ex art. 1722 c.c.. Avendo, quindi, il ricorrente agito in mancanza di procura, il giudice del merito correttamente ha pronunciato la condanna alle spese di lite, escludendo segnatamente l'applicabilità dell'art. 182 comma 2 c.p.c..

La Suprema Corte ha, dunque, respinto il ricorso.

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