Occupazione sine titulo: il danno conseguenza deve essere allegato e provato
31 Maggio 2018
IL CASO Due coniugi separati stipulano un contratto di comodato sull'immobile di proprietà dell'uomo al fine di controllare il loro figlio minore. Quando il ragazzo, però, divenuto maggiorenne, si trasferisce in altra città per continuare gli studi, l'uomo chiede all'ex moglie il rilascio con diffida e il versamento delle spese di gestione dell'immobile dal momento del comodato al suo rilascio, oltre al risarcimento del danno figurativo per il mancato godimento dell'immobile. Il Tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, condannano la donna, che continua ad occupare l'immobile, e che ora ricorre per la Cassazione della sentenza sulla base di nove motivi. In particolare, con il nono motivo di ricorso la donna denuncia la Corte d'Appello per aver erroneamente ritenuto sussistente il danno in re ipsa derivato dal mancato godimento dell'immobile sul presupposto che l'uomo nulla aveva allegato, né provato, in merito all'utilizzazione dello stesso.
ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE La Corte d'appello aveva riportato come consolidato orientamento quello antecedente alle Sentenze di San Martino; la Corte di Cassazione compendia invece la giurisprudenza dell'ultimo decennio a partire da Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008, e sottolinea come da quel momento, a fini risarcitori, rilevi il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. Non è possibile identificare il danno con l'evento dannoso e viene disattesa «la tesi che colloca il danno inre ipsa, perché così snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo». Nel caso di occupazione abusiva non è possibile ipotizzare un risarcimento derivante dalla mera occupazione: il danno conseguenza derivato dall'occupazione sine titulo dovrà essere allegato e provato.
RISARCIMENTO COME DANNO PUNITIVO? Chiarisce la Corte che «proprio nella ipotesi di occupazione sine titulo risalta, dunque, che il risarcimento del danno attraverso il canone locatizio per la durata dell'occupazione è un danno punitivo qualora non vi sia allegazione sulla intenzione del proprietario di mettere l'immobile a frutto».
ONERE ALLEGATORIO Dunque, conclude la Terza sezione, «secondo quanto esposto in ordine anche alla natura punitiva che una presunzione probatoria fondata sull'esonero dell'obbligo allegatorio come quella in realtà sottesa (quantomeno nel danno patrimoniale) al concetto di danno in re ipsa giunge a conferire al risarcimento, illegittimamente in difetto di specifica norma in tal senso, non si può non aderire all'orientamento che ha escluso detta impostazione, che ora viene a sintonizzarsi pure all'intervento nomofilattico del 2017». La Suprema Corte, dal momento che il proprietario non aveva provato in concreto il danno percepito, come l'avere locato per sé un altro immobile, aver dovuto rinunciare ad un possibile inquilino, o ad un possibile acquirente, accoglie il motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d'Appello. |