L'equiparazione del termine di prescrizione per reati colposi e dolosi non è sempre ingiustificata
11 Giugno 2018
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 157, comma 6, c.p. nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione per i reati di frana colposa (art. 449 c.p. in riferimento all'art. 426 c.p.) e naufragio colposo (art. 449 in riferimento all'art. 428 c.p.) in riferimento all'art. 3 Cost.
Le due questioni erano state sollevate dalla Corte d'appello di L'Aquila, per il reato di frana colposa, e dalla Corte di cassazione penale, Sez. IV, per il reato di naufragio colposo. A parere dei giudici rimettenti, le modifiche apportate all'istituto della prescrizione dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251, che ha introdotto al primo comma dell'articolo 157 c.p. una regola unitaria secondo la quale «il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo delle pena edittale dei singoli reati, salva la previsione di una soglia minima di sei anni per i delitti e di quattro anni per le contravvenzioni, avrebbero generato una anomalia poiché per alcuni reati, tra cui quelli in questione, il termine di prescrizione della fattispecie colposa è divenuto più lungo di quello della corrispondente ipotesi dolosa. Di contrario avviso i giudici delle leggi che, anzitutto, correggono l'affermazione dei giudici rimettenti secondo cui la prescrizione dei reati colposi sarebbe diventata più lunga di quella della corrispondente ipotesi dolosa: «stante il livello delle pene edittali» dei reati in questione, infatti, «il meccanismo del raddoppio rende il termine per la prescrizione […] non già nettamente più lungo ma esattamente uguale a quello dei corrispondenti delitti dolosi». La Corte costituzionale -come già affermato con la sentenza 265/2017, in relazione al combinato disposto degli artt. 449 e 434 c.p. ( c.d. disastro innominato colposo) – ricorda che «il legislatore può bene ritenere, infatti, nella sua discrezionalità, che in rapporto a determinati delitti colposi la resistenza all'oblio nella coscienza sociale e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale: e ciò anche in via di deroga alla disciplina generale». «Tali fattispecie delittuose» si legge nelle motivazioni della sentenza «individuano “disastri” – rispettivamente, di tipo naturalistico e relativi ai trasporti marittimi – idonei anch'essi a suscitare, pur quando provocati colposamente, un marcato allarme sociale e forieri, al tempo stesso, nella generalità dei casi, di problematiche assai complesse sul piano dell'accertamento tanto del nesso causale tra condotta ed evento, quanto della colpa, tenuto conto della pluralità di fattori che possono condizionare la verificazione del disastro e delle difficoltà che spesso presenta la dimostrazione della sua prevedibilità da parte dell'agente e dell'incidenza delle regole cautelari al cui rispetto egli era tenuto. Anche con riferimento alle figure delittuose in discorso ben si giustifica, quindi, l'intento del legislatore di evitare, tramite il meccanismo del raddoppio, che le nuove regole introdotte nel 2005 provocassero una energica compressione dei termini prescrizionali (da dieci a sei anni): compressione equivalente addirittura a un dimezzamento “secco”, se cumulata alla limitazione dell'effetto dilatorio massimo degli atti interruttivi (dai precedenti quindici anni a soli sette anni e mezzo). Pure con riguardo ai delitti considerati, d'altro canto, la preoccupazione sottesa alla previsione del sesto comma dell'art. 157 c.p. si è concretamente tradotta in un regime che – alla luce di quanto posto in evidenza dalla sentenza n. 265 del 2017 – resta all'interno del confine entro il quale può ragionevolmente spaziare la discrezionalità legislativa in materia. Ne discende che, come nel caso del disastro innominato, il raddoppio implica l'equiparazione del termine prescrizionale della fattispecie colposa a quello della fattispecie dolosa, e non già lo “scavalcamento” di quest'ultimo». |