Nullità matrimoniali a più voci: apertura a tutti (gli avvocati), purché diplomati
12 Giugno 2018
Premessa: la riforma del processo matrimoniale. Con la Riforma del Processo Canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel codice di diritto canonico attuata l'8 dicembre 2015, che vede la rifondazione del processo matrimoniale con i motupropri rispettivamente col Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e con l'altro c.d. Mitis et misericors Iesus (per le Chiese orientali Cattoliche). Come si legge nella lettera apostolica del Sommo Pontefice, al punto IV «Processo più breve - infatti oltre a rendere più agile il processo matrimoniale, si è disegnata una forma di processo più breve – in aggiunta a quello documentale come attualmente vigente –, da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti. Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina». Così scrive Bergoglio. Nel merito la riforma del processo matrimoniale ha modificato la batteria di quei venti canoni dal 1671 al 1691.
L'applicazione della Riforma. Ciononostante, per attuare quantomeno sulla carta le nuove esigenze manifestate dai MotuProprio, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, di recente, ha emanato una Istruzione, pubblicata lo scorso 29 aprile. Tale documento ha lo scopo di «incoraggiare e di fornire orientamenti per gli studi di Diritto Canonico». Vediamone la struttura. Essa si articola in quattro punti: 1. l'attuale situazione delle Istituzioni di Diritto Canonico rappresentate da Facoltà, Istituti ad instar facultatis, Istituti sui iuris di I e II ciclo, ed Istituti aggregati ed incorporati a Facoltà di Diritto Canonico; 2. le persone coinvolte nell'attuazione della recente riforma del diritto processuale sottolineando l'esigenza di una preparazione differenziata delle diverse figure chiamate ad operare nei Tribunali ecclesiastici indicando ulteriori risorse di personale al fine di garantire un adeguato servizio; 3. le prospettive e percorsi formativi tra cui si annoverano a) gli obiettivi generali, b) i percorsi formativi; 4. le norme artt. 1 – 37 suddivise in A) principi generali ( criteri – competenze), B) istituzioni accademiche (facoltà di Diritto Canonico ed Istituzione equiparata - Dipartimento di Diritto Canonico – Cattedra di Diritto Canonico); C) programmi di formazione a sua volta suddiviso in II punti. Con specifico riferimento al primo punto “Licenza e Dottorato in Diritto Canonico…” risiede il cuore del documento nonché la novità più eclatante. Viene inserita cioè una nuova figura la quale formandosi, nei modi che di seguito illustreremo, consegue - al termine di 160 ETCS (crediti europei) - il Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale.
Focus sul percorso professionalizzante per gli avvocati. Posto che la Congregazione sia espressione del potere esecutivo del Sommo Pontefice in materia di educazione cattolica, la ratiodi siffatta Istruzione risiede nel tentativo di collegare la Riforma del processo matrimoniale con la formazione di nuove figure. La Santa Sede ha, dunque, messo ordine affidando non solo agli avvocati esperti (con licenza) ma anche a quei soggetti legali o studiosi dotati di diploma equivalente che potrà essere conseguito anche per il tramite di appositi corsi on line della durata di un anno ovvero frontali organizzati da Facoltà, Istituti ed Università cattoliche riconosciuti dalla Santa Sede.
Con specifico riferimento agli avvocati, quali Consulenti di terzo livello di cui agli artt. 27 e 28 dell'Istruzione. Quest'ultima sottolinea dunque che gli avvocati matrimonialisti i quali, a causa delle situazioni locali, eccezionalmente non abbiano un grado accademico in Diritto Canonico (ie la licenza) secondo l'art. 28 possono ottenere un Diploma in diritto matrimoniale e processuale. Questo titolo (§2) non abilita invero all'Albo degli avvocati che hanno conseguito il grado accademico di Dottorato in Diritto Canonico, ma consente al Vescovo moderatore del Tribunale di valutare adeguatamente se il candidato è vere peritus, cioè davvero esperto, al fine di poter essere iscritto all'Albo degli Avvocati. La Istruzione pur non dicendolo, in realtà pone il problema che mentre prima della Riforma (per essere vere peritus) bastava l'approvazione del Vescovo diocesano, ora si sarebbe venuto a creare un percorso preferenziale e professionalizzante. Una sorta di “bollino” che professionalizza e favorisce o potrebbe favorire l'aumento degli studenti in diritto canonico. Ancora, circa la formazione a distanza, il 29 gennaio 2018 la Costituzione apostolica Veritatis Gaudium emanata da Papa Francesco sulle Università e facoltà ecclesiastiche, all'art. 33 §2 stabilisce: «Una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza se l'ordinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per l'Educazione cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami».
Criticità, in conclusione. Tale Istruzione che funge, pertanto, da “linee guida” illustrative del sistema inerente alla formazione e nella specie di percorsi formativi autorizzati dalla Santa Sede (V. possibili contenuti, di cui all'allegato del testo di Istruzione cui si rimanda) di fatto pone alcune criticità e perplessità che nel tempo potranno anche creare problemi non di poco conto. Innanzitutto con riferimento alla delibazione, ma ancora prima circa l'esercizio del diritto di difesa che, ai sensi dell'art. 24 Cost., potrebbe ritenersi financo leso nei termini sopra illustrati.
*Fonte www.dirittoegiustizia.it |