Imposta comunale sulla pubblicità e cabine per fototessera
18 Giugno 2018
Uno strumento di comunicazione con il pubblico, il quale risulti obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta comunale sulla pubblicità ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/1993, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione presenti o meno i caratteri dell'insegna. Ne consegue che anche le insegne applicate su apparecchi automatici per fotografie, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile ai sensi del citato art. 6, a prescindere dal fatto che l'iscrizione presenti o meno i connotati dell'insegna. Peraltro, l'art. 17 del D.Lgs. n. 507, cit., esenta dall'imposta solo le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi, b e salve le previsioni particolari adottate con regolamenti comunali. |