Riconosciuta efficacia piena al provvedimento di kafalah: no alla nomina di un tutore per il minore

Redazione Scientifica
19 Giugno 2018

Ai sensi ai sensi degli artt. 65 e 66 l. n. 218/1995, deve essere riconosciuta nel nostro ordinamento efficacia piena e diretta al provvedimento di kafalah adottato da un Tribunale dello Stato di Algeria.

Ai sensi ai sensi degli artt. 65 e 66 l. n. 218/1995, deve essere riconosciuta nel nostro ordinamento efficacia piena e diretta al provvedimento di kafalah adottato da un Tribunale dello Stato di Algeria; tale istituto consiste in un affido in virtù del quale un soggetto, detto kafil, s'impegna a curare, educare e mantenere il minore sino al raggiungimento della maggiore età, senza tuttavia che questi entri giuridicamente a far parte della famiglia del kafil. Nel caso di specie non deve, pertanto, procedersi alla apertura della tutela ed alla nomina di tutore in favore del minore, avendo lo stesso già tutela legale, disposta con provvedimento di kafalah emesso da Tribunale algerino.

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