Matrimonio nullo per la Chiesa: niente mantenimento

Redazione Scientifica
21 Maggio 2018

Secondo la Cassazione, il fatto che la pronuncia ecclesiastica sia divenuta efficace anche per lo Stato italiano comporta la cessazione del vincolo coniugale. Logica conseguenza è l'assenza del presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.

Se il matrimonio (celebrato in chiesa) è dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico, viene meno il vincolo coniugale e con esso anche le decisioni economiche, relative al rapporto moglie-marito, fissate nella separazione pronunciata dal Tribunale dello Stato italiano. Per questo la Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un marito e finalizzato a mettere in discussione, richiamando la nullità del matrimonio concordatario, il suo obbligo di versare 250 euro al mese alla consorte.

A seguito della pronuncia di separazione personale, l'ex marito ha chiesto, infatti, la revoca del proprio obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento all'ex moglie adducendo che dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione era intervenuta la delibazione, da parte della competente Corte d'appello, della decisione ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.

La richiesta, accolta dal Tribunale, è stata respinta in Corte d'Appello, dove i giudici hanno ribadito che «una volta formatosi il giudicato sull'attribuzione del diritto all'assegno, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio non può determinare il venire meno del diritto alla percezione dell'assegno».
L'uomo, pertanto, ha presentato ricorso per cassazione.

La Suprema Corte precisa che la separazione personale dei coniugi non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, sicché il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza, mentre, invece, una volta sciolto il matrimonio civile o, come in questo caso, cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, il rapporto coniugale si estingue definitivamente, sia sul piano dello status personale dei coniugi (i quali devono essere considerati, da allora in poi, persone singole), sia su quello dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale. Di conseguenza, è innegabile che il vincolo matrimoniale venga meno anche (ed eventualmente ancor prima della definitiva decisione concernente il divorzio, se rispetto ad essa anteriore) allorquando sia resa efficace nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.
Una volta dichiarata l'invalidità originaria del vincolo matrimoniale, conclude la Cassazione, viene meno il presupposto per l'assegno di mantenimento.

*Tratto da www.dirittoegiustizia.it

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