Obbligazioni solidali: litisconsorzio in fase di impugnazioneFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 331
03 Luglio 2018
Inquadramento
Nelle ipotesi in cui una sentenza sia stata pronunciata in una causa con pluralità di parti, si pone ognora il problema di stabilire quali siano i soggetti che debbono partecipare al giudizio di impugnazione. Il criterio che è stato prescelto dal legislatore per disciplinare la materia è quello della natura del vincolo che ha determinato il litisconsorzio. Qualora vengano in considerazione cause inscindibili o cause fra loro dipendenti, l'art. 331 c.p.c. dispone che il giudizio di impugnazione abbia la medesima struttura soggettiva del giudizio di primo grado e debba, pertanto, svolgersi nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla precedente fase. Ciò al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio (v., ex multis, Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2007, n. 21832; Cass. civ., sez. II, 23 novembre 1987, n. 8636). Laddove, invece, si tratti di cause scindibili, il principio dell'unitarietà soggettiva del processo di impugnazione non è valevole, essendo possibili pronunce separate. Le cause aventi ad oggetto obbligazioni solidali trovano, di norma, collocazione nell'ambito della categoria delle cause scindibili. Ricorre l'ipotesi della solidarietà passiva allorché più debitori siano tutti obbligati per la medesima prestazione, così che ciascuno di essi possa essere costretto all'adempimento per l'intero e l'adempimento da parte di uno libera gli altri. Ricorre l'ipotesi della solidarietà attiva qualora ciascuno dei più creditori abbia diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento che sia conseguito da uno di essi libera il debitore nei confronti di tutti i creditori. Le questioni giuridiche
i) Cause inscindibili o tra loro dipendenti e cause scindibili. Negli ambiti delle cause inscindibili sono comprese sia quelle che realizzano l'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (che ricorre laddove la necessità del litisconsorzio è espressamente prevista dalla legge o è dovuta al fatto che la sentenza, influendo su una situazione giuridica unica, indivisibile e comune a più persone, sarebbe inutiliter data qualora non fosse pronunciata nei confronti di tutti i soggetti interessati alla decisione), sia quelle che realizzano l'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (che ricorre allorché la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio). Ricorre l'ipotesi di cause tra loro dipendenti allorché la decisione di una controversia si estende necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità, di dipendenza reciproca o di alternatività, che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra. Ricorre, infine, l'ipotesi di cause scindibili nel caso in cui vengano in rilievo più cause la cui trattazione cumulativa nella fase di prima istanza sia stata determinata da motivi contingenti (ad es., in ragione di un mero rapporto di connessione). Tali cause sono separabili in fase di gravame, non essendo fra esse ravvisabile alcun legame di dipendenza, attenendo una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, rilevando unicamente comunanza di questioni di diritto o di fatto (Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2208; Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2005, n. 23257; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2003, n. 7519). ii) Cause relative ad obbligazioni solidali (sia attive che passive). Fra le cause scindibili, come sopra definite, è stata sempre collocata la grandissima parte di quelle in cui vengano in considerazione obbligazioni solidali (sia dal lato passivo che dal lato attivo). Le cause relative ad obbligazioni solidali sono, di regola (si veda, per le eccezioni, il successivo punto iv), scindibili ed indipendenti giacché le obbligazioni solidali determinano la costituzione non già di un unico ed inscindibile rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato passivo (o, mutatis mutandis, dal lato attivo), bensì di tanti rapporti obbligatori quanti sono gli obbligati in solido, e, sul piano processuale, non comportano l'inscindibilità delle cause e non danno luogo, né in primo grado né in sede di impugnazione, a litisconsorzio necessario. Anche laddove il creditore convenga in giudizio tutti i condebitori in solido non si verifica un litisconsorzio necessario e, in sede di impugnazione, una situazione di inscindibilità delle cause, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Pertanto, in fase di appello, è operativo il disposto dell'art. 332 c.p.c. e non già quello del precedente art. 331. Il giudice di appello non è, cioè, tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi di tale ultima norma, nei confronti del condebitore cui non sia stato notificato l'atto di impugnazione; con la conseguenza che se sia uno solo dei condebitori solidali a proporre appello (o questo sia formulato solo nei confronti di uno solo di essi), il giudizio può legittimamente proseguire senza dover estendere necessariamente il contraddittorio nei confronti degli altri (v., ex multis, Cass. civ., sez. II, ord., 12 febbraio 2016, n. 2854; Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3338). La mancata impugnazione della sentenza da parte di uno o più dei condebitori solidali soccombenti determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi o nei loro confronti (qualora siano decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.), ancorché altri debitori solidali l'abbiano impugnata (v. Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2009, n. 16390 e Cass. civ., sez. L, 26 marzo 2007, n. 7308). iii) Regole processuali relative alle cause scindibili. a) Inapplicabilità alle cause scindibili delle regole dell'unitarietà del termine di impugnazione e dell'effetto conservativo del gravame. Stando alla regola dell'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza, ancorché eseguita ad istanza di una sola delle parti, segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, ciascuna delle quali ha, comunque, diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione (Cass. civ., sez. L, 20 gennaio 2016, n. 986; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2011, n. 19869; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8832). Stando alla regola dell'effetto conservativo del gravame, la notificazione dell'impugnazione eseguita nei termini di legge nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari instaura validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26902; Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2007, n. 1069). Tali principi trovano applicazione soltanto in ipotesi di cause inscindibili o tra loro dipendenti, non anche nei casi di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326, comma 2, e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio (la sentenza di primo grado, pur essendo unica, ha, in realtà, deciso su una pluralità di distinti rapporti giuridici). In tali ipotesi, poiché all'interesse di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo di impugnazione, il termine per l'impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza (Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2010, n. 2557), mentre, per le parti per le quali non vi sia stata notificazione, si applica la norma di cui all'art. 327 c.p.c., che prevede l'impugnabilità entro il semestre (entro l'anno per i giudizi intrapresi anteriormente al 4 luglio 2009) dal deposito della sentenza (Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 676; Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2010, n. 2557). In particolare, la regola dell'unitarietà del termine di impugnazione non è applicabile nel caso in cui si verta in tema di obbligazione solidale passiva, perché, come già chiarito sub ii), questa non comporta sul piano processuale l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale. Il codice di rito detta, peraltro, regole mirate a dare realizzazione all'esigenza di garantire l'unitarietà del processo di impugnazione e di evitare la moltiplicazione dei processi di impugnazione in relazione ad un unico provvedimento impugnato. L'art. 332, comma 1, c.p.c. dispone, per il caso in cui l'impugnazione sia proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti soltanto di alcune di esse, che il giudice debba ordinarne la notificazione in funzione non di vocatio in ius (ai fini dell'integrazione del contraddittorio) ma di litis denuntiatio, allo scopo di rendere edotti tutti coloro che hanno partecipato al precedente giudizio che, ove intendano proporre impugnazione (incidentale) – qualora questa non sia già preclusa (per decorrenza dei termini) o esclusa (per intervenuta acquiescenza) –, dovranno farlo unicamente nel processo instaurato con l'impugnazione principale (Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2016, n. 5508; Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2208), onde attuare la concentrazione, nel tempo, di tutti i gravami contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). b) Differenti conseguenze della mancata integrazione del contraddittorio nei casi di cause inscindibili e di cause scindibili. Mentre la mancata integrazione del contraddittorio disposta ai sensi dell'art. 331 c.p.c. per le cause inscindibili o fra loro dipendenti comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, l'omessa esecuzione (o mancata esecuzione nei termini) della notificazione ordinata dal giudice ai sensi dell'art. 332 c.p.c. determina unicamente la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini, previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., vale a dire i termini per il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle parti escluse dall'impugnazione. La differente disciplina trae ragione dal fatto che nel caso delle cause scindibili l'ordine del giudice è finalizzato unicamente ad assicurare il simultaneus processus e non il rispetto del contraddittorio. Va rammentato che, secondo l'orientamento dominante, qualora il giudice di appello abbia omesso, in cause scindibili, di disporre la notificazione dell'impugnazione nei confronti di alcuna delle parti del giudizio di primo grado, ai sensi degli artt. 291 e 332 c.p.c., non si produce alcuna sospensione del giudizio, ma la sentenza emessa può essere cassata dalla Suprema Corte, peraltro solo se, al momento in cui la medesima è chiamata a decidere, non siano ancora decorsi, per la parte pretermessa, i termini per l'appello, mentre, in caso contrario, la violazione resta priva di effetti (v. ex multis, Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2014, n. 4571; Cass. civ., sez. L, 15 aprile 2013, n. 9080). c) Inapplicabilità alle cause scindibili del disposto dell'art. 354 c.p.c.. Come già più volte chiarito, nelle cause (scindibili) relative ad obbligazioni solidali non si configura, di regola, litisconsorzio necessario. Di conseguenza, in tali ipotesi, il giudice di appello, investito di un gravame con cui, fra l'altro, si intenda far valere la mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di primo grado, non deve rimettere a quest'ultimo la causa ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. d) Effetti della sentenza. La sentenza pronunciata, in una causa (scindibile) tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio (Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2016, n. 23422) e in sede di impugnazione i motivi di gravame non si comunicano dall'uno all'altro dei coobbligati (Cass. civ., Sez. Un., 18 giugno 2010, n. 14700). La regola di cui all'art. 1306, comma 2, c.c., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla (Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2013, n. 13458; Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2009, n. 12260). Qualora, invece, costoro abbiano partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, conseguendone che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2014, n. 20559). iv) Eccezioni alla regola di non configurabilità di litisconsorzio necessario in cause relative ad obbligazioni solidali. a) Fatti illeciti. Di norma, l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai un litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione, anche in appello, del rapporto processuale (Cass. civ., sez. II, ord. 27 settembre 2017, n. 22672). Tale regola incontra una deroga, in via eccezionale, soltanto nei casi in cui la responsabilità in capo ad uno dei danneggianti si ponga in rapporto di dipendenza con la responsabilità di altri danneggianti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro stretta subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20692; Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2012, n. 23650; Cass. civ., Sez. Un., 3 marzo 2003, n. 3074), nonché nelle ipotesi in cui sia la legge stessa ad imporre esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali. Tale ultima ipotesi si realizza, ad esempio, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 144 (nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno) e 149 (nei confronti dell'assicuratore del danneggiato) del d.lgs. n. 209/2005, in entrambi i casi essendo previsto litisconsorzio necessario rispetto al responsabile del danno (Cass. civ., sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896; Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n. 23706), che, secondo l'indirizzo prevalente, va individuato nel proprietario del veicolo assicurato (ex multis: Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n. 23706). Nel d.lgs. appena sopra citato sono disciplinate ulteriori ipotesi di litisconsorzio necessario, che hanno a protagonisti sia il responsabile del danno, sia l'assicuratore (o chi ne faccia le veci), sia i soggetti danneggiati in caso di pluralità degli stessi: si vedano gli artt. 140, comma 4, 283, comma 1, 287, comma 5, e 291, comma 4. b) Rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore. Secondo l'orientamento tradizionale, il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore non realizza un caso di litisconsorzio necessario comportante, come tale, qualora l'impugnazione fosse stata proposta contro uno solo di questi due soggetti, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro (Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2011, n. 17795; Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24680). Peraltro, è stato recentemente affermato che il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore è facoltativo nella fase di introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art.1944, comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, ma, una volta instaurato, dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diviene necessario nei gradi d'impugnazione, qualora siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore (Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2016, n. 14829; Cass. civ., sez. I, 1 ottobre 2012, n. 16669). v) Impugnazioni incidentali tardive. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva viene ritenuta sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, qualora l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (v., in tal senso, Cass. civ., Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627 e, a seguire, Cass. civ., sez. L, 9 marzo 2012, n. 5086; Cass. civ., Sez. Un., 7 agosto 2013, n. 18752; Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2015, n. 23396; Cass. civ., sez. II, ord. 25 gennaio 2018, n. 1879). É stato, peraltro, precisato che le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (Cass. civ., sez. V, 7 ottobre 2015, n. 20040; Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2014, n. 1120). Conclusioni
In sede di conclusioni, ci si deve limitare ad esporre una sintesi della forse troppo estesa trattazione svolta. i) Le cause relative ad obbligazioni solidali rientrano, di norma, nel novero di quelle scindibili. Ciò in quanto le obbligazioni solidali determinano la costituzione non già di un unico ed inscindibile rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato passivo (o, mutatis mutandis, dal lato attivo), bensì di tanti rapporti obbligatori quanti sono gli obbligati in solido, e, sul piano processuale, non comportano l'inscindibilità delle cause e non danno luogo, né in primo grado né in sede di impugnazione, a litisconsorzio necessario. Il codice di rito detta, peraltro, con il primo comma dell'art. 332, regole mirate a dare realizzazione all'esigenza di garantire l'unitarietà del processo di impugnazione e di evitare la moltiplicazione dei processi di impugnazione in relazione ad un unico provvedimento impugnato. ii) Eccezioni alla regola di non configurabilità di litisconsorzio necessario in cause relative ad obbligazioni solidali vengono ritenute sussistenti essenzialmente nei casi di giudizi risarcitori, a) sia nelle ipotesi in cui nei relativi ambiti insorga controversia tra i più convenuti obbligati in solido circa l'individuazione del soggetto responsabile in via esclusiva o prevalente dell'illecito dal quale l'attore assume di avere subito danno, tale controversia configurandosi, sul piano processuale, come causa dipendente da quella concernente la definizione dei rapporti che legato i suddetti condebitori solidali al creditore comune, come tale assoggettata, in fase di impugnazione, al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, b) sia, a maggior ragione, nelle ipotesi in cui sia la legge stessa ad imporre esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali. Tale ultima ipotesi si realizza, ad esempio, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli. iii) Regole processuali. a) Alle cause in tema di obbligazioni solidali, in quanto di norma scindibili, si applicano i disposti dell'art. 332 c.p.c.. b) Sonoinapplicabilità alle cause scindibili le regole dell'unitarietà del termine di impugnazione e dell'effetto conservativo del gravame. c) La mancata integrazione del contraddittorio comporta conseguenze differenti nei casi di cause inscindibili e di cause scindibili. d) É inapplicabile alle cause scindibili il disposto dell'art. 354 c.p.c.. e) La sentenza pronunciata, in una causa tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio. f) É ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dall'obbligato solidale, peraltro limitatamente ai casi in cui l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico.
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