Le Sezioni unite sulla tutela del creditore cessionario in caso di sequestro e confisca
09 Luglio 2018
Le Sezioni unite della Cassazione penale, chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa «se la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito ipotecario insorto, determini o meno di per sé uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell'ammissibilità della sua ragione creditoria» (ord. 5194/2018. v. GRIECO, Cessione del credito garantito da ipoteca iscritta su beni oggetto di confisca e malafede del terzo), hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sé uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede» (Cass. pen., Sez. unite, 31 maggio 2018 - dep. 3 luglio 2018, n. 29847). |