Nei confronti del parlamentare è configurabile solo la corruzione c.d. impropria
10 Luglio 2018
La VI Sezione (udienza 2 luglio 2018, notizia di decisione) ha affermato che «il parlamentare riveste la qualifica di pubblico ufficiale nello svolgimento sia dell'attività legislativa in senso stretto, sia delle attività parlamentari tipiche (disciplinate dalla legge e dai regolamenti della Camera di appartenenza) connesse all'attività legislativa o da essa, direttamente od indirettamente, discendenti» e che «nei confronti del parlamentare non è mai configurabile il reato di corruzione propria (per atti contrario ai doveri di ufficio), antecedente e/o susseguente, previsto dall'art. 319 c.p., ostandovi il combinato disposto degli artt. 64, 67 e 68 della Costituzione. È configurabile, ricorrendone i presupposti normativi e ferma restando l'insindacabilità delle espressioni proprie dell'attività funzionale del parlamentare, il reato di corruzione impropria». |