Il travisamento della prova non è deducibile con ricorso straordinario
13 Luglio 2018
La Corte di cassazione penale, Sez. II, con sentenza n. 29450/2018, ha affermato che «il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere a oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente ma non il travisamento della stessa», facendo così applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: «qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. […]. Il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. esclude […] dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità e ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità». Infatti, spiegano i giudici di legittimità, estendere il ricorso straordinario anche ai casi di travisamento della prova significherebbe trasformare l'istituto in un ulteriore grado di giudizio con conseguenze non legittime in tema di stabilità dei giudicati che, a oggi, sono incidili solo con la revisione ovvero, in punto di pena, con il riallineamento della sanzione ai parametri di legalità costituzionale e convenzionale sopravvenuti. |