Riders: siglato l'accordo tra le parti del CCNL Logistica e Trasporti che disciplina l'attività dei fattorini della Gig economy

La Redazione
23 Luglio 2018

Lo scorso 18 luglio 2018 le parti stipulanti il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione hanno siglato un accordo che disciplina l'attività dei c.d. riders, ossia la distribuzione di merci con mezzi quali cicli, ciclomotori e motocicli, in ambito urbano, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative (piattaforme, palmari…). L'intesa disciplina inquadramento, retribuzione, orario di lavoro, part time e apprendistato, dei fattorini della Gig economy.
Lo scorso 18 luglio 2018 le parti stipulanti il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione hanno siglato un accordo che disciplina l'attività dei c.d. riders, ossia la distribuzione di merci con mezzi quali cicli, ciclomotori e motocicli, in ambito urbano, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative (piattaforme, palmari…). Ai fattorini della Gig economy si applicano anzitutto le coperture assicurative e previdenziali previste dalla legge e dal CCNL, comprese l'assistenza sanitaria integrativa e la bilateralità contrattuale. L'accordo inquadra i riders nell'area professionale C; esclude l'indennità di trasferta; assegna un parametro retributivo crescente con il trascorrere dei mesi di anzianità e differenziato a seconda del mezzo di trasporto utilizzato (cicli, motocicli, ciclomotori). L'orario di lavoro prevedere una durata ordinaria di 39 ore settimanali, distribuito fino a un massimo di 6 giorni nell'arco della settimana e conguagliabile nell'arco di 4 settimane; in ogni caso la durata medio massima dell'orario settimanale non potrà superare le 48 ore. L'accordo prevede inoltre la possibilità del part time con un minimo di 10 ore settimanali e di 2 ore al giorno, ma azienda e dipendente potranno accordarsi per iscritto su clausole elastiche e flessibili per gestire l'orario ridotto. Viene infine disciplinato l'apprendistato professionalizzante che potrà avere una durata massima di 3 anni. V. il commento a Tribunale Torino, sez. lav., 7 maggio 2018, n. 778, M. Giardetti, Lavoro autonomo, libertà di inizio e di svolgimento concreto della prestazione, e F. Meifrett, La natura autonoma(?) del rapporto di lavoro dei riders di Foodora

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