Esecuzione di lavori condominiali e attività di tutela dell'amministratore

Monica Pilot
27 Luglio 2018

Il proprietario di un appartamento al piano terra, con relativo giardino costruisce una doccia esterna utilizzando, per uno dei tre lati, la parete condominiale. In fase di lavori condominiali, alla necessita di allestire il ponteggio, le restanti pareti della doccia ne impediscono il montaggio. Quali attività può svolgere l'amministratore nei confronti del condomino?

Il proprietario di un appartamento al piano terra, con relativo giardino costruisce una doccia esterna utilizzando, per uno dei 3 lati, la parete condominiale. In fase di lavori condominiali, alla necessita di allestire il ponteggio, le restanti pareti della doccia ne impediscono il montaggio. Quali attività può svolgere l'amministratore nei confronti del condomino?

Il quesito pone l'attenzione sull'utilizzo ad opera del condomino delle parti comuni dell'edificio, nel caso specifico la parete condominiale.

Se è vero che il disposto di cui all'art. 1102 c.c., che recita «il condomino può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo loro diritto», norma che, pur dettata in materia di comunione, è applicabile al condominio per effetto del richiamo di cui all'art. 1139 c.c., è altrettanto vero che il condomino, nell'uso delle parti comuni, incontra dei “limiti” costituiti dalla necessità di creare un contemperamento tra le esigenze del singolo e quelle dei partecipanti alla comunione, (Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2012, n. 14107; Cass. civ., sez. II, 3 giugno 2015, n. 11445).

In detto contesto la misura del diritto del condomino non va rapportata, sulla base della quota ex art. 1118 c.c., ma secondo quanto stabilito dall'art.1102 c.c. che, in ordine al godimento, che si presume uguale per tutti i comunisti, pone, tra gli altri, il limite del cosiddetto “pari uso” (Cass. civ., sez. II, 7 dicembre 2006, n. 26226).

Detto concetto, come chiarito dalla giurisprudenza, non va inteso come «uso identico e contemporaneo», bensì come facoltà di ciascun partecipante di trarre dalla cosa il maggiore godimento, purché detto utilizzo non alteri la destinazione del bene o non comprometta il diritto al pari uso da parte di questi ultimi. (Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8808; Cass. civ., sez. II, 16 aprile 2018, n. 9278).

Nel caso specifico si ritiene che l'opera, box doccia, realizzata dal condomino, non rispetti i limiti che precedono, posto che la sua realizzazione preclude il montaggio del ponteggio, necessario per l'esecuzione di lavori condominiali.

L'amministratore, pertanto, in quanto garante dell'uso delle cose comuni ex art. 1130 comma I n. 2) c.c. potrà ed, anzi, dovrà utilmente adoperarsichiedendo al condomino la rimozione del box doccia, onde consentire l'installazione del ponteggio, necessario all'esecuzione delle opere nell'interesse comune.

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