Notifica telematica del ricorso: effetti dell’invio ad un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi

Redazione scientifica
31 Luglio 2018

La notifica telematica del ricorso a mezzo PEC deve essere inviata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi ma, laddove essa venga inoltrata ad indirizzo diverso, ciò non ne determina l'inesistenza ma la nullità sanabile se lo scopo viene raggiunto.

Notifica ad un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi. Decidendo su un contenzioso instauratosi al termine di una gara indetta per l'affidamento di alcuni servizi di promozione turistica, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha affrontato in via preliminare la questione sollevata circa l'inammissibilità del ricorso alla ditta contro interessata, essendo stata inviata la notifica dello stesso all'indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi (art. 16-ter d.l. n. 179/2012), ma ad uno diverso (riferibile a soggetto giuridico diverso e distinto sebbene da esso controllato in via totalitario) indicato nella domanda di partecipazione alla gara.

Indirizzo ricollegabile al destinatario della notifica. A tal proposito, rileva il TAR, essendo l'indirizzo in questione indicato in sede di gara dalla società come recapito cui inoltrare ogni comunicazione e notificazione inerente la procedura, esso ha comunque rilievo giuridico. Infatti, ciò consente di affermare che la notifica non sia stata inoltrata a un indirizzo PEC privo di qualsivoglia collegamento con l'effettivo destinatario della notificazione.
Parimenti, proseguono i Giudici, la notifica del ricorso risulta difforme dal modello legale poiché, ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53 del 1994, “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi”.

Nullità sanabile dal raggiungimento dello scopo. Poste in essere le sopradette considerazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale afferma che “la conseguenza è che la notificazione del ricorso a mezzo PEC non è giuridicamente inesistente, bensì nulla” e ancora “la costituzione dell'intimato ha avuto dunque l'effetto, ai sensi dell'art. 156, comma 3 c.p.c., di sanare la nullità prodottasi, posto che in ogni caso risulta raggiunto lo scopo cui la notificazione era preordinata”.

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