Tributario

Irretroattivo il raddoppio dei termini per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale

La Redazione
06 Agosto 2018

La norma di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2009, la quale, ai commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009, prevede il raddoppio dei termini decadenziali per gli accertamenti correlati alle violazioni fiscali inerenti alle disponibilità finanziarie detenute all'estero, ha carattere sostanziale, atteso che, prima di questa norma, tali somme non erano tassabili come redditi sottratti a tassazione in Italia.

La norma di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2009, la quale, ai commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009, prevede il raddoppio dei termini decadenziali per gli accertamenti correlati alle violazioni fiscali inerenti alle disponibilità finanziarie detenute all'estero, ha carattere sostanziale, atteso che, prima di questa norma, tali somme non erano tassabili come redditi sottratti a tassazione in Italia.

Tale natura sostanziale e non meramente processuale impedisce l'applicazione retroattiva della norma in discussione a fattispecie anteriori all'epoca di entrata in vigore della novella legislativa in esame, ovvero in epoca antecedente all'anno 2009 (nella fattispecie, l'Amministrazione finanziaria aveva fruito del raddoppio dei termini di accertamento con riferimento alle annualità 2006 e 2007).

Che l'art. 12 del D.L. n. 78/2009 sia una norma di natura sostanziale e non già meramente procedurale, risulta pacifico dal fatto che tale disposizione stabilisce una presunzione legale di evasione, con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.

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