L'usura in concreto

07 Agosto 2018

Il reato di usura bancaria si configura con il superamento del tasso-soglia (art. 644, comma 1, c.p.) o dimostrando che la banca, pur se non è superato il suddetto limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, si è comunque approfittata di un momento di difficoltà economico-patrimoniale del debitore (art. 644, comma 3, c.p.). Negli atti di citazione è spesso richiesto al giudice di verificare l'esistenza anche di quest'ultima tipologia di usura, c.d. 'in concreto', cui sono dedicate le note che seguono.
Premessa

Il reato di usura bancaria si configura con il superamento del tasso-soglia (art. 644, comma 1, c.p.) o dimostrando che la banca, pur se non è superato il suddetto limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, si è comunque approfittata di un momento di difficoltà economico-patrimoniale del debitore (art. 644, comma 3, c.p.). Negli atti di citazione è spesso richiesto al giudice di verificare l'esistenza anche di quest'ultima tipologia di usura, c.d. 'in concreto', cui sono dedicate le note che seguono.

L'usura in concreto (art. 644, comma 3, c.p.)

Come noto, il legislatore nel 1996, introducendo il tasso-soglia ha inteso svincolare il reato di usura dalla “condizione” di approfittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo, come previsto dalla previgente disciplina. Peraltro, lo stesso comma 3 dell'art. 644 c.p. prevede che «sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria» (c.d. usura soggettiva o 'in concreto').

Il delitto di usura si configura, dunque, non solo quando gli interessi pattuiti in relazione alla somma di denaro prestata siano superiori al tasso soglia stabilito dalla legge (c.d. “usura presunta”), ma anche quando l'agente ottiene da persone in difficoltà economica o finanziaria vantaggi sproporzionati rispetto all'opera prestata; sproporzione che deve essere valutata “in concreto” dal giudice, effettuando una comparazione tra i vantaggi effettivamente conseguiti e quelli ordinariamente correlati all'effettuazione delle prestazioni erogate.

In sostanza, il delitto di usura c.d. 'in concreto' è funzionale a sanzionare condotte di sfruttamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima attraverso l'induzione della stessa all'accettazione di condizioni contrattuali sproporzionate rispetto a quelle che caratterizzano il libero mercato (Cass. pen., n. 26214/2017).

Il delitto di usura è un reato a schema duplice

Poiché l'art. 644 c.p. punisce sia la dazione che la pattuizione di interessi usurari, il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra, con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (Cass. pen. n. 11837/2003; Cass. pen. n. 39334/2016).

I 'requisiti' dell'usura in concreto

Affinché sia configurata la c.d. usura 'in concreto', occorre che: a) il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria; b) gli interessi pattuiti (pur se inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi risultino, avuto riguardo alle “concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari”, comunque “sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione”. Trattasi di elementi il cui accertamento in concreto (diversamente dai casi di usura c.d. presunta) è rimesso alla discrezionalità del giudice (Cass. pen. n. 5683/2012).

Riguardo all'operatività della previsione normativa in commento, la Cassazione penale, con l'importante decisione n. 18778 del 07 maggio 2014, ha fissato i seguenti principi di diritto:

  • ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti risultino – avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni similari – sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro o di altra utilità ovvero alla attività di mediazione;
  • la «condizione di difficoltà economica» della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la «condizione di difficoltà finanziaria», invece, investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni;
  • le «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo “stato di bisogno” perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli);
  • le «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post.Secondo Trib. Milano, 7 luglio 2016, la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato;
  • il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione.
L'usura in concreto nei mutui bancari

Con particolare riferimento ai mutui bancari, l'usura mediante dazione configura, come già detto, un'ipotesi di delitto 'a condotta frazionata', con la conseguenza che, ai fini della sussistenza del reato di usura "per dazione", il superamento del tasso-soglia deve essere accertato trimestre per trimestre sulla base della rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avuto riguardo al tempo di effettiva erogazione del prestito e a quello di corresponsione degli interessi; a tale ultimo riguardo, il saggio di interessi concretamente praticato nell'ambito di un prestito o di un finanziamento nel corso del quale il mutuatario ha effettuato pagamenti parziali, deve essere verificato tenendo conto della regola posta dall'art. 1194 c.c., secondo cui tali acconti vanno imputati anzitutto agli interessi già scaduti (Cass. pen. n. 39334/2016, cit.; Cass. pen. n. 745/2005).

Oneri allegatori e probatori

Nell'usura 'in concreto', gli oneri allegatori e probatori gravano sull'attore, che dovrà fornire la circostanziata dimostrazione a) della sussistenza di una sproporzione tra la prestazione della banca e gli interessi (o altri vantaggi o compensi) corrisposti dal mutuatario, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari (da documentare) nonché b) della situazione di difficoltà economica o finanziaria in cui versava il mutuatario all'atto della sottoscrizione del mutuo, non rilevando, di conseguenza, difficoltà economico-patrimoniali sopravvenute alla stipulazione del finanziamento del mutuatario o dell'eventuale accollante del mutuo (Trib. Bergamo 15 febbraio 2017; Trib. Sciacca 17 gennaio 2017; Trib. Pistoia 7 marzo 2017; Trib. Torino 17 novembre 2016; App. Milano 9 marzo 2017; Trib. Savona 13 febbraio 2017; Trib. Milano 5 maggio 2017; Trib. Sondrio 27 luglio 2017; Trib. Brescia 13 giugno 2017; Trib. Ravenna 12 settembre 2017).

Conclusioni

Perché sia configurata la c.d. usura 'in concreto', occorre che: a) il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria; b) gli interessi pattuiti (pur se inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi risultino, avuto riguardo alle “concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari”, comunque “sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione”. Nell'usura 'in concreto', gli oneri allegatori e probatori gravano sull'attore, che dovrà fornire la circostanziata dimostrazione a) della sussistenza di una sproporzione tra la prestazione della banca e gli interessi (o altri vantaggi o compensi) corrisposti dal mutuatario nonché b) della situazione di difficoltà economica o finanziaria in cui versava il mutuatario all'atto della sottoscrizione del mutuo.

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