Requisiti formali degli atti da depositare in Cassazione ai fini della procedibilità del ricorso

Redazione scientifica
28 Agosto 2018

La Corte di Cassazione specifica nuovamente gli adempimenti a cui è chiamato, a pena d'improcedibilità, il difensore che propone ricorso per cassazione contro il provvedimento notificato con modalità telematiche.

Il caso. La Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla responsabilità medica e sul relativo diritto di un paziente al risarcimento, ha rilevato in via pregiudiziale che il ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, non ha depositato copia autentica della relata della notificazione, violando l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..

Improcedibilità del ricorso per inosservanza dei requisiti formali. La Corte, proprio sulla base del rilievo pregiudiziale, analizza la procedibilità del ricorso e condivide il consolidato principio (Cass. civ., n. 30765/2017; Cass. civ. n. 657/2017) secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, ai fini del rispetto di quanto imposto a pena d'improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di Cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9. l. n. 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio”.
Nel caso di specie, i Giudici rilevano che risulta prodotta solo copia del provvedimento impugnato (con attestazione del difensore di conformità all'originale contenuto nel fascicolo informatico) ma mancano le copie analogiche (cartacee) della relata di notifica a mezzo PEC e del messaggio di posta elettronica e delle relative ricevute di accettazione e di consegna nonché qualsivoglia attestazione di conformità di queste all'originale informatico.
Tali copie e le relative attestazioni di conformità, continua la Corte, non sono state nemmeno aliunde acquisite, non avendo nemmeno la società controricorrente fattane allegazione, né risultando esse presenti agli atti del fascicolo di ufficio.
Pertanto, La Cassazione dichiara improcedibile il ricorso.

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