Nessuna rinuncia al ricorso per cassazione in mancanza di apposita procura

Redazione scientifica
29 Agosto 2018

La procura alle liti data al difensore con l'utilizzo di formule ampie e generiche non consente a quest'ultimo di effettuare atti che importano disposizione del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinunzia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio.

Il caso. La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione proposto avverso una decisione della Corte d'appello di Catanzaro. Anteriormente all'udienza camerale la ricorrente ha depositato in cancelleria dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta dal solo difensore con dichiarazione di relativa accettazione della controparte.

Il Collegio osserva pregiudizialmente che la procura rilasciata al difensore dalla parte in calce al ricorso non lo abilita espressamente e specificamente a disporre del diritto in contesa mediante la rinuncia in oggetto.

Procura alle liti... La legge, ricordano i Giudici, non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a stabilire che «il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere» (art. 84 c.p.c.).

… data con formule ampie e generiche. Pertanto, la procura alle liti data al difensore con l'utilizzo di formule ampie e generiche, come avvenuto nel caso di specie, non consente a quest'ultimo di «effettuare atti che importano disposizione del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinunzia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio» (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Un., n. 4909/2016).

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