Domanda di danno non patrimoniale rivolta al giudice italiano e di danno patrimoniale al giudice austriaco : non c'è litispendenza internazionale
07 Settembre 2018
IL CASO I ricorrenti in Cassazione, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal decesso del loro congiunto in conseguenza di un sinistro stradale, avevano introdotto due giudizi: uno dinanzi al tribunale di Salisburgo, l'altro dinanzi al tribunale di Bolzano. Il tribunale di Bolzano ritenne che al momento in cui doveva pronunciare la sua decisione, il giudizio dinanzi al giudice austriaco fosse ancora pendente. Di conseguenza ha pronunciato la sentenza dichiarando di non avere giurisdizione. La Corte d'appello di Trento ha ritenuto corretta tale decisione.
RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI Con il quarto motivo di ricorso, in particolare, i ricorrenti lamentano che l'ordinamento giuridico austriaco non consente il risarcimento dei danni non patrimoniali, se non nei casi di dolo o colpa grave, nella specie non ricorrente e che in ogni caso, anche quando l'ordinamento ammette la risarcibilità del danno morale, ne prevede la liquidazione in misura risibile. Pertanto, sostenevano di avere pieno diritto di introdurre la propria domanda dinnanzi al giudice italiano.
PRINCIPI DI DIRITTO La Cassazione dichiara infondato tale motivo di ricorso ed enuncia i seguenti principi di diritto: a) la domanda di risarcimento scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso in danno al cittadino italiano da parte di un cittadino di altro stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto; b) la circostanza che l'applicazione della legge straniera, da parte del giudice italiano, in base alle regole del diritto internazionale privato od al diritto comunitario, lo conduca a negare il risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, ovvero a liquidarlo in misura inferiore a quanto liquiderebbe secondo la legge italiana, non viola né il diritto comunitario, né quello costituzionale.
LITISPENDENZA INTERNAZIONALE Il Collegio, concordando con quanto sostenuto dai ricorrenti, cioè che non si poteva dichiarare la litispendenza internazionale, ha deciso di rimettere la decisione al giudice d'appello che, nel riesaminare il gravame, dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto: « a) Non può essere dichiarata dal giudice italiano la litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 Reg. n. 44/2001 (nella specie applicabile ratione temporis), quando il giudizio precedentemente introdotto dinanzi al giudice straniero si sia concluso, prima che il giudice italiano emetta la propria decisione; b) la cessazione della litispendenza internazionale in corso di causa impone al giudice italiano l'obbligo di attenersi alla sentenza straniera, per le questioni da quella già decise, e che dovessero venire in rilievo nella causa dinanzi a lui proposta; c) non vi è identità di cause tra la domanda proposta dinanzi al giudice straniero, e vòlta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito, e quella proposta dinanzi al giudice italiano, e vòlta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dal medesimo fatto illecito».
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