Corrispondenza fra chiesto e pronunciato: rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio

La Redazione
10 Settembre 2018

Relativamente al principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, la Cassazione ha affermato che l'art. 167, comma 1, c.p.c. e l'art. 416, comma 3, c.p.c. imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti...

Relativamente al principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, la Cassazione ha affermato che l'art. 167, comma 1, c.p.c. e l'art. 416, comma 3, c.p.c. imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, elimina il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

In altri termini la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo perché non controverso.

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