La costruzione di una veranda sul terrazzo a livello

14 Settembre 2018

La costruzione di una veranda realizzata sul terrazzo a livello di proprietà esclusiva dell'appartamento all'ultimo piano dello stabile costituisce sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c., con le relative conseguenze, quali l'obbligazione di indennizzare gli altri condomini?

La costruzione di una veranda realizzata sul terrazzo a livello di proprietà esclusiva dell'appartamento all'ultimo piano dello stabile costituisce sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c., con le relative conseguenze, quali l'obbligazione di indennizzare gli altri condomini?

La questione della veranda costruita dal proprietario dell'ultimo piano sul terrazzo che svolge la funzione di tetto in un edificio condominiale viene affrontata dalla giurisprudenza attribuendo a tale costruzione la natura di sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c., con le relative conseguenze.

A questo riguardo, si evidenzia in particolare che la fattispecie di cui alla norma menzionata si verifica non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o di nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato (v., ex multis, Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2007 n. 16794), come nel caso della veranda.

L'indennità di sopraelevazione è, quindi, dovuta dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi dell'art. 1127 c.c. che costruisca una veranda sul terrazzo condominiale (Cass. civ., sez. II, 18 novembre 2011, n. 24327).

Tale indennità trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva (conseguente alla trasformazione del terrazzo attraverso la sua chiusura con una veranda) e, in applicazione del principio di proporzionalità, si determina sulla base del maggior valore dell'area occupata ai sensi dell'art. 1127, comma 4, c.c.

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