Quantificazione del danno nell’azione di responsabilità verso amministratori di s.r.l. fallita

La Redazione
14 Dicembre 2016

In tema di responsabilità degli amministratori di una s.r.l. poi fallita, il danno può essere individuato nell'entità dei debiti ammessi al passivo della società fallita: il c.d. criterio differenziale, ai sensi del quale il danno risarcibile deve essere determinato nella misura corrispondente alla differenza tra passivo accertato e attivo liquidato, può essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa, ove ne sussistano le condizioni.

In tema di responsabilità degli amministratori di una s.r.l. poi fallita, il danno può essere individuato nell'entità dei debiti ammessi al passivo della società fallita: il c.d. criterio differenziale, ai sensi del quale il danno risarcibile deve essere determinato nella misura corrispondente alla differenza tra passivo accertato e attivo liquidato, può essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa, ove ne sussistano le condizioni.

L'azione di responsabilità verso gli amministratori esercitata dai creditori sociali, dettata dall'art. 2394 c.c. espressamente per le società per azioni, deve ritenersi applicabile analogicamente anche alle società a responsabilità limitata.

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