Furto in luogo di privata dimora e furto con strappo. Problemi ricorrenti e soluzioni giurisprudenziali

Sergio Beltrani
24 Settembre 2018

Il primo e, per certi versi, fondamentale (quanto alle implicazioni) problema che si pone in riferimento ai reati di cui all'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione e furto con strappo: si tratta di fattispecie distinte) riguarda l'accertamento della loro natura giuridica: trattasi di reati autonomi o di due ulteriori circostanze aggravanti del furto?
Abstract

L'Autore ripercorre gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione ai reati di furto con strappo e in luogo di privata dimora, previsti e puniti dall'art. 624-bis c.p., alla ricerca delle soluzioni di una serie di ricorrenti problemi pratici.

La natura giuridica

Il primo e, per certi versi, fondamentale (quanto alle implicazioni) problema che si pone in riferimento ai reati di cui all'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione e furto con strappo: si tratta di fattispecie distinte) riguarda l'accertamento della loro natura giuridica: trattasi di reati autonomi o di due ulteriori circostanze aggravanti del furto?

Nel primo caso, dovrebbe procedersi con udienza preliminare, nel secondo con citazione diretta a giudizio da parte del P.M. (in applicazione, per analogia – che in materia processuale sarebbe consentita –, dell'art. 550 c.p.p.); inoltre, in caso di configurabilità di circostanze attenuanti, nel primo caso non dovrebbe essere operato il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., nel secondo si.

Le conseguenze in caso di configurabilità di circostanze attenuanti

Cass. pen., Sez. IV, n. 9126/2005, osservò inizialmente che il fenomeno successorio consistito nell'abrogazione dell'art. 625, comma 1, n. 1 c.p. e nella contestuale previsione della fattispecie di reato di cui all'art. 624-bis c.p., non aggravata, di furto in appartamento, e di furto con strappo, introdotta dalla legge 26 marzo 2001 n. 128, ebbe «proprio la funzione, in relazione alla maggiore gravità e al conseguente allarme sociale di tale fattispecie di furto, di evitare la comparazione tra la preesistente circostanza aggravante e attenuanti eventualmente concedibili, in particolare quelle generiche di cui all'art. 62-bis c.p.», concludendo che la fattispecie di cui all'art. 624-bisc.p. è autonoma rispetto a quella dell'art. 624 c.p.

Nel medesimo senso, Cass. pen., Sez. IV, n. 36606/2006 ribadì che i delitti previsti dall'art. 624-bis c.p. costituiscono figure autonome di reato rispetto a quella di furto semplice prevista dall'art. 624 c.p. e non ipotesi aggravata di quest'ultimo.

L'orientamento aveva ricevuto anche l'implicito avallo della Corte costituzionale (ord. n. 127/2003).

In applicazione del principio, Cass. pen., Sez. IV, n. 36606/2006 ritenne non corretto il giudizio di comparazione operato dai giudici del merito tra le attenuanti generiche concesse al colpevole e la erroneamente ritenuta circostanza aggravante del furto in abitazione

La natura di reato autonomo dell'art. 624-bis c.p. è stata ulteriormente ribadita da Cass. pen., Sez. IV, n. 43452/2009.

Le conseguenze in tema di citazione a giudizio

Se l'art. 624-bis c.p. prevede un reato autonomo, la forma di citazione non dovrebbe essere quella prevista dall'art. 550 c.p.p., perché trattasi di reato punito con pena edittale massima superiore a quattro anni e non rientrante nella previsione di cui all'art. 550, comma 2, lett. f), c.p.p. (quando non aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p.).

Ma questa pur possibile interpretazione letterale desta all'evidenza insoddisfazione. Se il reato di cui all'art. 624-bis c.p. fosse a sua volta aggravato ex art. 625 c.p. (come è sempre possibile) si dovrebbe procedere a citazione diretta (secondo quanto previsto dall'art. 550 c.p.p.): ma che senso avrebbe procedere per la fattispecie base – meno grave – con udienza preliminare, e per quella aggravata – più grave – con citazione diretta? quale la possibile ratio di questa discrasia?

Non a caso, quando ha esaminato direttamente il problema, la giurisprudenza è giunta a conclusioni diverse, con orientamento ormai consolidato.

Cass. pen., Sez. V, n. 40489/2002 aveva inizialmente osservato che tra i reati per i quali il pubblico ministero esercita l'azione penale mediante citazione diretta è compreso – ai sensi dell'art. 550, comma 2, lett. f), c.p.p. – il delitto di furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice penale, e tale espressione si riferisce, quando siano contestate una o più aggravanti specifiche del delitto di furto, anche alle figure delittuose previste dall'art. 624-bis c.p.

Successivamente, Cass. pen., Sez. V, n. 22256/2011, esaminando direttamente il problema in esame, ha osservato che la mancata inserzione – nell'ambito della disciplina processuale di cui all'art. 550 c.p.p. – tra le fattispecie per le quali si procede con citazione diretta a giudizio del P.M. dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 624-bis c.p. «deriva dalla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito e, susseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen. – contemplato dall'art. 550, comma secondo, lett. f), c.p.p. – e il delitto di furto in abitazione risultano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni».

Nel medesimo senso si sono successivamente pronunciate Cass. pen., Sez. VI, n. 29815/2012 e Cass. pen., Sez. V, n. 3807/2018; Cass. pen., Sez. IV, n. 53382/2016 ha anche precisato che sarebbe abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al P.M., per avere esercitato l'azione penale, in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis c.p., nelle forme della citazione diretta a giudizio, senza celebrazione dell'udienza preliminare, «attesa la conseguente stasi insuperabile del processo, non potendosi, da un lato, reiterare il medesimo decreto di citazione diretta (perché già annullato) e, dall'altro, procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, perché non corretta, avuto riguardo al titolo di reato».

Per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. si procede, quindi, con citazione diretta da parte del P.M., anche quando non è aggravato ex art. 625 c.p.

(Segue). Le conseguenze in tema di messa alla prova

All'orientamento aderisce anche Cass. pen., Sez. V, n. 43958/2017, per la quale le fattispecie di reato di cui all'art. 624-bisc.p. rientrano nel novero dei reati per i quali è ammessa l'operatività dell'istituto della sospensione del processo per messa alla prova, applicabile ai reati per i quali si procede con citazione diretta.

“Strappo” e “destrezza”

Cass. pen., Sez. V, n. 44976/2016 ha esaminato i rapporti tra destrezza e strappo, osservando che l'aggravante della destrezza (di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, c.p.) «si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui», mentre lo strappo «è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene».

In applicazione del principio, è stata riqualificata come furto con destrezza la condotta di tre giovani – originariamente qualificata come furto con strappo – che, dopo aver avvicinato la vittima e averla distratta, facendole perdere l'equilibrio con uno sgambetto, le avevano sfilato il telefono dalla tasca posteriore dei pantaloni.

La nozione di “privata dimora”

Le Sezioni unite (sentenza n. 31345/2017) hanno recentemente chiarito che «ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bisc.p., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa», perché «rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis c.p. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare».

In applicazione del principio, si è ritenuto che il furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura non integri il reato di cui all'art. 624-bis c.p.

(Segue). Applicazioni.

In precedenza, la giurisprudenza aveva ritenuto integrasse il reato di cui all'art. 624-bis c.p.:

  • il furto commesso in un camper ma «solo se in concreto venga accertata la sua effettiva destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione» (Cass. pen., Sez. V, n. 38236/2016);
  • il furto commesso all'interno di un bar-tabaccheria, «in quanto la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione e comprende anche i luoghi nei quali la persona compia, ancorché in modo transitorio e contingente, atti della vita privata» (Cass. pen., Sez. V, n. 6210/2016),

e che invece non integra il reato di cui all'art. 624-bis c.p.:

  • il furto commesso nel corridoio di un istituto scolastico, «trattandosi di luogo non riconducibile alla nozione di privata dimora, nell'ambito della quale rientrano esclusivamente i luoghi non aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare e nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata» (Cass. pen., Sez. V, n. 51113/2017);
  • il furto commesso in un ex salumificio abbandonato (Cass.pen., Sez. V, n. 55040/2016);
  • il furto di danaro dalla cassetta delle elemosine custodita non all'interno della sagrestia, ma nella zona della chiesa destinata al culto, «atteso che quest'ultima non può considerarsi in alcun modo una privata dimora, trattandosi di luogo frequentato da un numero indeterminato di persone e non destinato allo svolgimento di atti della vita privata» (Cass. pen., Sez. V, n. 23641/2016).

Come anticipato, anche i furti previsti e puniti dall'art. 624-bis c.p. possono essere aggravati ex art. 625 c.p.: Cass.pen., Sez. IV, n. 55227/2016 ha ritenuto che il delitto di furto in luogo di privata dimora può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., dalla esposizione alla pubblica fede, «essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile» (fattispecie relativa al furto di un'autovettura lasciata all'interno di un cortile, liberamente accessibile, di un'abitazione).

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