I rumori provenienti dal bagno del vicino sono intollerabili?

Redazione Scientifica
25 Settembre 2018

La mera percezione di rumori non corrisponde automaticamente all'intollerabilità degli stessi, dovendo essere verificato in concreto il superamento di tale soglia in considerazione della sensibilità dell'uomo medio, non essendo inoltre determinante la durata continua o l'occasionalità delle immissioni sonore.

IL CASO Il Tribunale di Napoli si è espresso sulla richiesta di risarcimento presentata dal proprietario di un immobile sito in un complesso di ville a schiera con la quale chiedeva il ristoro dei danni subiti a causa dell'intollerabilità dei rumori dovuti allo scarico delle acque di uno dei bagni dell'immobile confinante, costruito dalla vicina sul muro immediatamente confinante con la sua camera da letto.

TOLLERABILITÀ In tema di emissioni rumorose, il Tribunale cita il principio giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. n. 3834/2010) secondo cui «non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità». Precisando dunque che la mera percezione del rumore non corrisponde automaticamente all'intollerabilità dello stesso, deve essere verificato in concreto il superamento di tale soglia in considerazione della sensibilità dell'uomo medio, non essendo inoltre determinante la durata continua o l'occasionalità delle immissioni sonore. Come scrivono i giudici partenopei «non sussiste un diritto al silenzio assoluto quanto piuttosto a non subire rumori eccessivi che superino la normale tollerabilità tenuto conto delle situazioni oggettive».

RISARCIMENTO DEL DANNO Il Tribunale precisa inoltre la distinzione tra la disciplina civilistica del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e quella amministrativa in tema di soglia di rumori: «si tratta di due normative autonome e differente che richiamano due distinti settori del diritto, i rapporti con la pubblica amministrazione da un lato (per evitare l'inquinamento acustico) e i rapporti privati dall'altro (per evitare di danneggiare il vicino di casa)». Ne consegue che, pur nel rispetto del d.P.C.M. 1 marzo 1991 in tema di limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, potrebbe sussistere una intollerabilità dei rumori in senso civilistico in considerazione del rumore di fondo ove si trovano gli appartamenti interessati, l'orario, la natura e la ripetizione del rumore prodotto.


Nel caso di specie, dalle CTU espletate, il Tribunale ritiene che la causa dei rumori deve essere ricercata nella modalità costruttive originarie dei villini di cui è risultato carente l'isolamento acustico. Ritenendo inoltre che i locali della convenuta risultano inutilizzati da diversi anni e che i rumori si concentravano in modo discontinuo, eventualmente in orari di prima serata, il Tribunale rigetta la domanda escludendo che i rumori possano arrecare un apprezzabile disturbo all'attore.

(Fonte: Dirittoegiustizia.it)

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