Il deposito telematico di copia del ricorso, notificato via pec, senza attestazione di conformità, non ne comporta l'improcedibilità

La Redazione
02 Ottobre 2018

Le Sezioni unite hanno affermato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli.

Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione, predisposto telematicamente e notificato a mezzo pec, senza attestazione di conformità del difensore, non ne comporta l'improcedibilità.

Le Sezioni unite, enunciando principi ai sensi dell'art. 363, c.p.c., hanno affermato che:

il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, c.p.c., sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli.

Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372, c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del comma 2 art. cit.), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9, l. n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379, c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380-bis, 380-bis1 e 380-ter, c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

Nell'ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, codice amministrazione digitale, impegna solo la parte che lo pone in essere, sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di cui all'art. 9, l. n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

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