Ultime sentenze concordi sulla libertà tra le parti e nei diversi gradi della modalità telematica di deposito
02 Ottobre 2018
La Commissione Regionale per l'Emilia Romagna con la sentenza n. 1908/2018 ribadisce l'orientamento, corroborato e consolidato dalle altre sentenze citate e pronunciate negli ultimi mesi, della possibilità della costituzione in giudizio in via telematica, ex D.M. 23 dicembre 2013 n. 163, sempre possibile e senza vincolo tra le parti, sia quando il ricorrente abbia introdotto il giudizio con la modalità ordinaria cartacea, che quando quest'ultima sia stata anche la forma di costituzione in giudizio utilizzata nel precedente grado.
In particolare: I giudici della CTR Emilia Romagna hanno annullato la sentenza della Commissione tributaria di primo grado, la quale aveva ritenuto che solo nell'ipotesi di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio dell'Agenzia potesse avvenire in maniera telematica, affermando che: “diversamente da quanto ritenuto da altre Commissioni, la facoltatività che connota ancora oggi l'utilizzo delle tecnologie del PTT per entrambe le parti del processo, non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell'atto analogico tradizionale ma connota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali, non potendo l'opzione di una parte vincolare l'altra in ragione del favore espresso dal legislatore per l'utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali”.
Nella sentenza n. 618/2018 della CTR Abruzzo viene confermato, invece, il permanere della facoltà di scelta delle modalità telematiche, anche se tali modalità di notifica e deposito non erano valide al momento del ricorso di I° grado, in quanto, con l'entrata in vigore del Processo Tributario Telematico, “non valgono le regole vigenti all'epoca del giudizio di primo grado, quando tale modalità non era ancora attiva”.
Ad identica conclusione sono giunti anche i giudici della CTR Veneto, con la sentenza n. 599/2018, con la motivazione che non essendo ancora attivo il processo tributario telematico all'epoca del ricorso in primo grado non vi era alcuna possibilità di scelta per il contribuente rispetto alle modalità di introduzione del giudizio. In base a tale assunto la proposizione dell'appello non incontra l'eventuale limite derivante dall'applicazione del principio “electa una via…”.
Ulteriore conforto alla piena libertà di scelta tra un grado e l'altro, nel caso di utilizzo della notifica e deposito cartaceo in primo grado, viene dalla decisione n. 780/2018 della CTR Toscana, i cui giudici sono giunti a tale conclusione non rinvenendo negli articoli del regolamento del processo tributario telematico, D.M. 23 dicembre 2013 n. 163, alcuna preclusione a scegliere la modalità telematica per il grado di appello, non ravvisandosi “propedeuticità” con le modalità utilizzate in primo grado. I giudici toscani richiamano anche la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezioni Unite nn. 14917 del 20 luglio 2016 e 7665 del 18 aprile 2016) secondo la quale la notifica di un atto è inesistente nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi essenziali idonei a renderla riconoscibile come notificazione ed, inoltre, che il principio generale dall'art. 156 c.p.c., ( la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato), vale anche per le notificazioni.
Il principio ribadito da tutte le sentenze in commento è che la modalità di costituzione in giudizio cartacea adottata dal ricorrente, sia nel medesimo grado che in quello precedente, non può influenzare quella del resistente, obbligandolo a non utilizzare la costituzione telematica, e che il regolamento si limita a stabilire l'obbligo di mantenere la medesima modalità utilizzata nel primo grado per la sola parte che abbia adottato le modalità telematiche, senza in alcun modo condizionare le scelte della controparte.
Fonte: ilprocessotelematico.it |