Associazioni professionali non ordinistiche: durata delle cariche non superiore a 5 anni
03 Ottobre 2018
Con Circolare n. 3708/C del 1 ottobre scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce alcuni chiarimenti e indicazioni operative in tema di associazioni professionali non organizzate, interessate all'iscrizione nell'elenco di cui alla legge n. 4/2013. Iscrizione all'elenco. Requisito indefettibile per l'iscrizione nell'elenco istituito presso il Ministero è la natura dell'attività svolta dai professionisti aderenti all'associazione professionale non ordinistica: ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 4/2013, possono essere costituite associazioni con riferimento a professioni volte alla prestazione di servizi o di opere, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale (con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, ex art. 2229 c.c.). Possono far parte delle associazioni, così configurate, accanto ad una maggioranza di professionisti, anche soggetti societari o cooperativi. In tal caso, tuttavia, dovrà essere previsto un diverso status per i soci “enti”. Durata delle cariche sociali. La Circolare precisa, infine, che in applicazione del requisito di “dialettica democratica” di cui all'art. 2, comma 2, dovrà sempre procedersi ad un rinnovo periodico delle cariche elettive: si ritiene accettabile un periodo di non oltre 5 ani di durata delle cariche sociali. |