Precisazioni della Suprema Corte sul pignoramento di cui all'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973

04 Ottobre 2018

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte si è occupata di stabilire se si verifichino conseguenze sulla validità del pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/72 nell'ipotesi di omissione dei requisiti di cui all'art. 492, commi 2 e 3 c.p.c. e se possano ritenersi compatibili i detti requisiti con la particolare struttura del pignoramento diretto.
Massima

L'istituto della conversione di cui all'art. 495 c.p.c. non è compatibile con il pignoramento diretto ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73, essendo in detta ultima fattispecie sovrapposte la fase espropriativa con quella satisfattiva, con conseguente esclusione del provvedimento di assegnazione del credito e della stessa presenza del giudice dell'esecuzione, se non adito nelle forme dell'opposizione. Non rileva, altresì, la mancanza degli elementi richiesti dall'art. 492 commi 2 e 3, anch'essi incompatibili con la particolare struttura del procedimento delineato dall'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73.

Il caso

La Società Alfa proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi notificato dall'Agente della Riscossione, eccependo la mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 492, commi 2 e 3 e 543 c.p.c.. Il tribunale di Lamezia Terme accoglieva l'opposizione ritenendo che l'omissione dei detti requisiti comportasse la nullità del pignoramento per mancanza dei suoi elementi costitutivi.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso l'Agente della Riscossione.

La questione

La questione in esame è la seguente: se si verifichino conseguenze sulla validità del pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73 nell'ipotesi di omissione dei requisiti di cui all'art. 492, commi 2 e 3 c.p.c. e se possano ritenersi compatibili i detti requisiti con la particolare struttura del pignoramento diretto.

Le soluzioni giuridiche

La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., n. 18934/2015, Cass. civ., n. 10327/2014, Cass. civ., n. 12812/2012) ha ormai più volte avuto occasione di affermare che «l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo (ovvero all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria), sicché l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte (Cass. civ., 13 luglio 2007, n. 15678; Cass. civ., Sez. Un., 19 luglio 2011, n. 15763; Cass. civ., 9 marzo 2012, n. 3712): e questa è tenuta ad allegare e dimostrare quali attività avrebbe svolto, quali danni le sono derivati dall'inosservanza delle norme sulla regolarità formale e, infine, che l'una e l'altra circostanza aveva sottoposto invano al giudice del merito». Ciò vale sia nelle ipotesi di nullità che siano sanate dal raggiungimento dello scopo e che, pertanto, non abbiano comportato alcuna lesione del diritto di difesa del debitore che, a maggior ragione, in ipotesi di mera irregolarità per vizi di forma. Nella specie oggetto di commento, infatti, la Suprema Corte non manca di precisare che l'omissione dei requisiti di cui all'art. 492, commi 2 e 3 c.p.c., nel pignoramento cd. “ordinario”, non dà luogo ad alcuna nullità, integrando al più una mera irregolarità. Con riferimento, nello specifico, alla fattispecie del pignoramento diretto ex art. 72-bisd.P.R. n. 602/73, si evidenzia, invece, la palese incompatibilità dei richiamati elementi con la speciale procedura che può essere utilizzata dall'Agente della Riscossione; è evidente infatti che il pignoramento diretto è una forma di esecuzione forzata «che si svolge all'esterno dell'ufficio giudiziario e cui il giudice dell'esecuzione resta estraneo», per cui non risponde ad alcuna utilità pratica l'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza. Quanto all'istituto della conversione del pignoramento, per le stesse ragioni esso non è concepibile nella particolare struttura procedimentale di cui all'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73; trattasi, infatti, di una forma speciale di esecuzione forzata, destinata ad esaurirsi in via stragiudiziale, essendo il controllo del giudice dell'esecuzione solo eventuale, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia adito tramite opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi dei cui all'art. 57 del d.P.R. n. 602/73, nei limiti delineati da ultimo dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., n. 13913/2017) e dalla Corte costituzionale (sent. n. 114/2018). Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il contribuente di avvalersi della procedura di rateazione del debito prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 602/73.

Osservazioni

La Suprema Corte, nella sentenza in esame, si sofferma ancora una volta sulla specificità del pignoramento cd. “diretto” disciplinato dall'art 72-bis del d.P.R. n. 602/73 che si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo. Conseguentemente, il procedimento «non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme»(Cass. civ., sez. III,sent., n. 26830/2017). Nel detto procedimento la caratteristica principale è costituita proprio dal fatto che, se vi è adempimento spontaneo da parte del terzo, quest'ultimo realizza l'immediato effetto satisfattivo, che consegue appunto alla riscossione delle somme dovute. Per cui, come sottolineato dai Giudici di legittimità, si determina una vera e propria sovrapposizione fra la fase espropriativa e la fase satisfattiva; fasi che, nel pignoramento cd. “ordinario” anche di natura esattoriale, sono normalmente distinte, essendo la fase espropriativa affidata all'Agente della Riscossione e quella espropriativa al giudice dell'esecuzione, con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme. É evidente, dunque, che – trattandosi di un procedimento speciale che trova una sua disciplina specifica nel d.P.R. n. 602/73 – l'applicazione delle norme codicistiche rimane residuale e soggetta comunque alla verifica preventiva di compatibilità. É frequente che le opposizioni proposte dai contribuenti contengano eccezioni motivate esclusivamente sulla mancanza, nel pignoramento diretto, dei requisiti previsti per il pignoramento presso terzi “ordinario”, come nell'ipotesi che ha dato origine alla pronuncia in commento; si tratta di opposizioni agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. aventi ad oggetto vizi propri dell'atto, ammesse pacificamente dalla giurisprudenza sia con riferimento alle procedure volte al recupero di crediti di natura non erariale che di crediti tributari. Non può, tuttavia, che osservarsi che la giurisprudenza degli ultimi anni ha certamente ristretto le ipotesi in cui la mancanza di elementi formali dell'atto comporti conseguenze in termini di nullità, sia facendo ampia applicazione del principio del raggiungimento dello scopo che di quello dell'assenza di pregiudizio concreto, mostrando così di voler arginare le eccezioni di natura esclusivamente formale che costituiscano un pretesto per bloccare l'esecuzione forzata.

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