Osservatorio sulla Cassazione – Settembre 2018

La Redazione
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05 Ottobre 2018

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Settembre.

Responsabile il collegio sindacale anche se il controllo è tardivo

Cass. Civ. – Sez. II – 28 settembre 2018, n. 23552, sent.

Il ritardo nello svolgimento della doverosa attività di controllo del collegio sindacale, ex artt. 2403 ss. c.c., altro non è che l'omissione di tale attività nel momento in cui la stessa avrebbe dovuto essere compiuta, cosicché il compimento di un'attività controllo da parte del collegio sindacale non esime il medesimo dalla propria responsabilità omissiva, qualora tale attività sarebbe stata da compiere già in epoca anteriore al momento in cui essa è stata effettivamente compiuta.

Sanzioni amministrative: il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico non è organo di gestione

Cass. Civ. – Sez. II – 27 settembre 2018, n. 23370, sent.

Non integra l'illecito amministrativo di cui agli artt. 53, comma 1, lett. d), e 144 TUB, e di cui alle disposizioni della Banca d'Italia" del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il voto espresso dal consigliere di sorveglianza - nel sistema "dualistico" - in sede di approvazione del bilancio, allorché il voto, per le motivazioni che lo sorreggono, non contrasti con il sistema delle competenze degli organi societari.

Da rimborsare le spese difensive degli amministratori se la denuncia ex art. 2409 è infondata

Cass. Civ. – Sez. III – 27 settembre 2018, n. 23199, ord.

Qualora la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. di sospetto di gravi irregolarità commesse da parte degli organi sociali della società di capitali si riveli infondata, e la gestione sociale da parte degli organi in carica non sia risultata in contrasto con gli interessi della società, le spese per l'attività difensiva affrontate nell'arco di durata di detto procedimento dagli organi sociali in carica, ancorché dimissionari o revocati per effetto del provvedimento giudiziale interinale di revoca, devono considerarsi in rapporto causale diretto con il mandato loro conferito, da rimborsare ai sensi dell'art. 1720, commi 1 e 2, c.c.

Dichiarazione infedele e frode fiscale possono concorrere, se le condotte sono diverse

Cass. Pen. – Sez. III – 25 settembre 2018, n. 41260, sent.

In materia di reati tributari, il carattere residuale del reato di dichiarazione infedele, di cui al D.Lgs. n 74 del 2000, art. 4, ne esclude il concorso con il delitto di frode fiscale, previsto dall'art. 2 del citato D.Lgs., quando la condotta materiale abbia ad oggetto la medesima dichiarazione, esclusa l'ipotesi di una iniziale contestazione del D.Lgs. n 74 del 2000, art. 4, relativamente alla sola condotta di omissione di elementi attivi, e, successivamente, con una incriminazione relativa al D.Lgs. n 74 del 2000, art. 2, per l'indicazione di elementi passivi per operazioni relative a fatture oggettivamente inesistenti; in quanto il D.Lgs. n 74 del 2000, art. 4, mira ad evitare la doppia incriminazione per la stessa condotta (anche se diversamente strutturata, una con frode e l'altra senza frode) ma non può essere invocato per l'incriminazione di condotte diverse, una per le omissioni di elementi attivi del reddito e l'altra per elementi passivi inesistenti (da fatture per operazioni inesistenti).

Responsabilità degli amministratori di società in house: giurisdizione anche contabile se c'è danno erariale

Cass. Civ. – Sez. Unite – 13 settembre 2018, n. 22406, sent.

In tema di società partecipata da un ente locale, pur quando costituita secondo il modello del cd. in house providing, le azioni concernenti la nomina, la revoca di amministratori e sindaci, o la responsabilità degli organi sociali, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perché investono atti compiuti dall'ente pubblico uti socius, in forza del principio generale per cui, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile. Può, tuttavia, ammettersi un concorso tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, laddove sia prospettato anche un danno erariale.

La bancarotta impropria richiede un nesso causale tra condotta illecita e dissesto

Cass. Pen. - Sez. V – 12 settembre 2018, n. 40489, sent.

La bancarotta impropria da reato societario è reato di danno, e non più di pericolo: sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto, già in atto, della società, ma tale condotta deve essere riconnessa all'evento dissesto da un preciso nesso di causalità.

Contratti bancari: per la forma scritta ad substantiam basta la sottoscrizione del solo cliente

Cass. Civ. – Sez. I – 12 settembre 2018, n. 22207, ord.

Il requisito della forma scritta di un contratto-quadro bancario, posto a pena di nullità dall'art. 23 TUF, va inteso non in senso strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma. Perché tale requisito della forma scritta sia rispettato, è sufficiente che sul contratto sia sottoscritto dal solo investitore, e non anche dall'intermediario, il cui consenso può desumersi da comportamenti concludenti.

Accertamenti tributari: verifiche sui conti correnti dell'imprenditore estese a quelli dei congiunti e/o dei soci

Cass. Civ. – Sez. VI-T – 11 settembre 2018, n. 22089, ord.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32, d.P.R. n. 600/1973, in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su c/c bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa il contribuente deve fornire una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività; tale principio si applica, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore o i soci ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, anche alle movimentazioni effettuate su questi ultimi. L'Ufficio finanziario è autorizzato a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente.

Falsificare un assegno non trasferibile è illecito civile

Cass. Pen. – Sez. Unite – 10 settembre 2018, n. 40256, sent.

La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. a), e trasformato in illecito civile.

Anche l'amministratore privo di deleghe concorre nella bancarotta fraudolenta

Cass. Pen. – Sez. V – 7 settembre 2018, n, 40152, sent.

In tema di responsabilità degli amministratori, perché si configuri il concorso nella bancarotta fraudolenta per omesso impedimento dell'amministratore privo di deleghe, è necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili, dai quali è desumibile l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo.

Anatocismo: nessuna capitalizzazione sugli interessi del correntista

Cass. Civ. – Sez. VI – 7 settembre 2018, n. 21875, ord.

In tema di contratti di conto corrente bancario, una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

La bancarotta fraudolenta è configurabile anche in sede di concordato con continuità

Cass. Pen. – Sez. V – 3 settembre 2018, n. 39517, sent.

Le innovazioni normative degli aspetti civilistici dell'istituto del concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis l. fall., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, non costituiscono modificazioni della norma extrapenale integratrice del precetto di cui all'art. 236 l. fall., che trova applicazione anche in riferimento al concordato preventivo con continuità dell'attività d'impresa.